L’assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge. Ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale. Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati.
L’assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente.
Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, pertanto non può essere erogato all’estero.
Il soggiorno all’estero del titolare, di durata superiore a 30 giorni, comporta la sospensione dell’assegno.
Decorso un anno dalla sospensione, la prestazione viene revocata. L’assegno sociale non è soggetto a trattenute Irpef.