L’accordo di integrazione

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E’ entrato in vigore il 10 marzo 2012 il “Regolamento concernente la disciplina dell’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato”, emanato con D.P.R. 14 settembre 2011, n.179. Da tale data, pertanto, gli stranieri, di età superiore ai 16 anni, che faranno ingresso nel territorio nazionale per la prima volta e richiedano un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, dovranno sottoscrivere tale accordo presso le Prefetture o le Questure.  Non rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento sia i minori non accompagnati o legalmente affidati e gli stranieri che ottengono un permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base di un progetto di assistenza e integrazione sociale e sia gli stranieri affetti da patologie o da disabilità tali da limitare gravemente l’autosufficienza o da determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale.

Emanato ai sensi dell’articolo 4 bis del T. U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Dlgs 286/1998), e pubblicato sulla G.U. 263 dell’11 novembre 2011, il citato regolamento disciplina l’articolazione per crediti, le modalità e gli esiti delle verifiche cui l’accordo è soggetto, l’istituzione dell’anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione ed i casi straordinari per i quali non sarà obbligatoria la sottoscrizione dell’accordo.

L’accordo è articolato per crediti, ha la durato di due anni ed è prorogabile di uno. In rappresentanza dello Stato è firmato dal Prefetto o da un suo delegato così da garantire l’impegno delle istituzioni a sostegno del processo di integrazione dello straniero attraverso ogni idonea iniziativa. Con sua la sottoscrizione invece lo straniero si impegna ad acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana parlata (equivalente almeno al livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento), una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, della cultura civica e della vita civile in Italia (con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e degli obblighi fiscali) e, laddove presenti, a garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione da parte dei figli minori. Per considerare adempiuto l’accordo, all’atto della verifica, lo straniero dovrà conseguire almeno trenta crediti che ricomprendano obbligatoriamente i suddetti livelli minimi di conoscenza della lingua italiana e della vita civile e sociale in Italia.

E’ redatto in duplice copia ed uno dei due originali è consegnato allo straniero nella lingua di origine ovvero, se ciò non fosse possibile, tradotto in lingua inglese, francese, spagnola, araba, cinese, albanese, russa o filippina, secondo le indicazioni dell’interessato.

All’atto della sottoscrizione vengono attribuiti allo straniero 16 crediti che corrispondono al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed a conoscenze di base di formazione civica e le informazioni sulla vita civile in Italia e, al fine di favorire questo percorso di formazione, allo straniero viene fornita la possibilità di frequentare, entro 90 giorni dalla data della sottoscrizione, un corso gratuito di formazione civica della durata complessiva di 10 ore presso i Centri di Istruzione per gli Adulti (CPIA) o i Centri Territoriali Permanenti (CTP).

Un mese prima dello scadere del biennio – e dell’eventuale anno aggiuntivo di proroga- lo sportello unico della prefettura competente avvierà le procedure di verifica dell’accordo richiedendo allo straniero la documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti o, in assenza della predetta documentazione, provvederà ad accertare i livelli di conoscenza richiesti attraverso un apposito test svolto a cura dello sportello medesimo.

In alcuni casi – come, ad esempio, l’aver commesso reato o gravi violazioni della legge – i crediti potranno anche esser decurtati e/o persi. Se il numero di crediti finali sarà pari o superiore alla soglia di adempimento, fissata – come detto – in trenta crediti, è decretata l’estinzione dell’accordo per adempimento con rilascio del relativo attestato.

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