INPS: Indennità di maternità – paternità in favore degli iscritti alla Gestione separata.
Con la circolare n. 42/2016 l’INPS ha fornito chiarimenti in merito alle norme amministrative e operative relativamente al diritto di indennità di maternità/paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata (art. 13 del decreto legislativo n. 80/2015 – attuativo del Jobs Act – Leg. n. 183/2014)
Precisamente, si tratta della possibilità di fruire dell’indennità di maternità o paternità per i genitori iscritti alla Gestione Separata, anche adottivi o affidatari, per un periodo di astensione pari a 5 mesi, diritto riconosciuto anche in caso di mancato versamento della contribuzione da parte del committente o associante, in quanto le lavoratrici e i lavoratori “parasubordinati” non sono responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva.
Tali disposizioni non si applicano in favore dei liberi professionisti, in quanto lavoratori responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva.
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