Indennizzo ai commercianti che cessano l’attività dal 1°gennaio 2019

Home / News / Indennizzo ai commercianti che cessano l’attività dal 1°gennaio 2019

Indennizzo ai commercianti che cessano l’attività dal 1°gennaio 2019

Dopo un’attesa durata due anni (l’ultima proroga era scaduta lo scorso 31 dicembre 2016) l’articolo 1, commi 283 e 284 della legge 145/2018 ha rinnovato il sostegno economico ai commercianti che cessano definitivamente l’attività economica rendendolo peraltro strutturale, cioè senza più una data di scadenza (a differenza del passato).

L’Inps con la circolare n. 77 del 24 maggio 2019 riassume i requisiti necessari:

In primo luogo per conseguire l’indennizzo occorre al momento della domanda amministrativa: 1) avere compiuto 62 anni di eta’, se uomo, o 57 anni di età, se donna; 2) essere iscritto, al momento della cessazione dell’attività, per almeno cinque anni anche non continuativi, come titolare o coadiutore, nella gestione speciale commercianti Inps; 3) aver cessato definitivamente l’attività commerciale; 4) aver riconsegnato al comune l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale al minuto ovvero quella per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ovvero entrambe nel caso di attività abbinata.

In secondo luogo il titolare dell’attività, inoltre, deve avere effettuato la cancellazione dal Registro delle imprese presso la Camera di Commercio o dal Repertorio Economico Amministrativo – REA (per gli agenti e rappresentanti di commercio in seguito alla soppressione del relativo Ruolo è stata inserita nella struttura del REA un’apposita sezione).

L’indennizzo, pari al trattamento minimo Inps (513 euro al mese per 13 mensilità), spetta sino al raggiungimento dell’eta’ di vecchiaia (cioè sino al compimento dei 67 anni indicizzati alla speranza di vita) ed è compatibile con la percezione di altri trattamenti pensionistici diretti come, in particolare, la pensionequota 100o ” la pensione anticipata, mentre non è cumulabile con nessun tipo di attività lavorativa.

Il beneficio decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda in caso di accertamento positivo dei prescritti requisiti di legge fermo restando che non può essere anteriore al 1° febbraio 2019, primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della legge di bilancio per il 2019.

L’Inps precisa inoltre che le domande già presentate, a decorrere dal 1° gennaio 2019, utilizzando il vecchio modello, non dovranno essere ripresentate e saranno ricaricate d’ufficio tenendo conto della data della domanda originariamente presentata.

Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla nostra sede più vicina

 

Articoli recenti