Indennizzo 600 euro: dal 1° aprile si possono presentare le domande all’INPS

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Indennizzo 600 euro: dal 1° aprile si possono presentare le domande all’INPS

L’INPS comunica che dal 1° aprile 2020 sarà possibile presentare le domande di indennità 600 euro previste per le Partite IVA, autonomi, collaboratori, stagionali turismo e lavoratori dello spettacolo.

Si tratta, lo ricordiamo, delle cinque indennità previste dal D.L. 18/2020 (Cura Italia) per fronteggiare le crescenti difficoltà economiche dovute all’emergenza Coronavirus. Sono esentasse, non si possono cumulare, non spettano ai pensionati e a chi percepisce già il reddito di cittadinanza. Ci sono poi regole riverse per le varie tipologie di aventi diritto.

La domanda si presenta in via telematica all’INPS anche per il tramite dei Patronati oppure con il Pin personale del richiedente rilasciato dall’Istituto.

Requisiti richiesti per le diverse categorie di aventi diritto:

  • Titolari di Partita IVA già attiva al 23 febbraio 2020 iscritti alla Gestione separata e collaboratori coordinati e continuativi attivi alla predetta data e iscritti alla Gestione separata (articolo 27, dl 18/2020). N.B. Sono esclusi i titolari di partita IVA iscritti agli ordini professionale, per i quali interviene un altro indennizzo, attivato tramite il Fondo di ultima istanza (sempre di importo pari a 600 euro ma con regole diverse).
  • Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria: sono i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali di artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri (articolo 28, dl 18/2020). Qui c’è una precisazione importante per gli agenti di commercio iscritti all’Enasarco: il Ministero delle Finanze ha specificato che, pur essendo iscritti anche a un’altra forma di previdenza (integrativa in questo caso rispetto all’INPS), hanno diritto all’indennizzo.
  • Stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti balneari: devono aver cessato il rapporto di lavoro dal primo gennaio 2019 al 17 marzo 2020: articolo 30, dl 18/2020.
  • Lavoratori agricoli: operai agricoli a tempo determinato con almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente nel 2019 e non titolari di pensione (articolo 30, dl 18/2020).
  • Lavoratori dello spettacolo: iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo e che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50mila euro (articolo 38 dl Cura Italia).

Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla nostra sede più vicina

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