ASDI: l’assegno di disoccupazione dopo la NASpI

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ASDI: l’assegno di disoccupazione dopo la NASpI

L’ASDI è il nuovo assegno di disoccupazione, destinato ai lavoratori dipendenti che hanno esaurito l’intera durata della NASpI e che si trovino nello stato di disoccupazione ed in una situazione economica di necessità.

Con la circolare n. 47 del 3 marzo 2016 l’INPS fornisce le indicazioni operative per presentare la domanda a fronte del Decreto Legislativo sugli ammortizzatori sociali n. 22 del 4 marzo 2015, successivamente regolamentata con il Decreto del Ministero del Lavoro del 29 ottobre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 gennaio 2016.

REQUISITI
Per la concessione dell’ASDI è necessario:

  • trovarsi nello stato di disoccupazione;
  • avere nel proprio nucleo familiare un minore di anni 18 (non necessariamente deve trattarsi di un figlio) oppure
  • avere una età di almeno 55 anni e non aver ancora maturato i requisiti pensionistici;
  • avere un ISEE in corso di validità con indice pari o inferiore a € 5.000,00;
  • avere sottoscritto un progetto personalizzato presso il Centro per l’Impiego;
  • non avere usufruito dell’ASDI per più di sei mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NAspi e per più di 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine.
Sono esclusi dalla possibilità di richiedere l’ASDI coloro che hanno ottenuto l’anticipazione della NASpI e coloro che hanno percepito l’Aspi o la mini-Aspi entro il 1° maggio 2015.
 
DURATA e IMPORTO
L’assegno viene erogato mensilmente con decorrenza dal giorno successivo al termine della NASpI, per la durata massima di 6 mesi.
L’importo è pari al 75% dell’ultimo importo della NASpI percepito, ma in ogni caso non può essere superiore all’ammontare dell’assegno sociale, che per il 2015 è fissato a € 448,52.
Può essere incrementato in presenza di figli a carico:
  • 1 figlio incremento mensile pari a € 89,70;
  • 2 figli incremento mensile pari a € 116,60;
  • 3 figli incremento mensile pari a € 140,80;
  • 4 o più figli incremento mensile pari a € 163,30.
COME FARE RICHIESTA
La domanda di ASDI può essere effettuata tramite il canale telematico, anche attraverso il Patronato, entro il termine perentorio di 30 giorni a partire dal primo giorno successivo al termine della NASpI.
Per coloro che hanno terminato la NASpI prima dell’emanazione della circolare INPS n. 47/2016 avranno 30 giorni di tempo a partire dalla data del 3 marzo 2016, data di pubblicazione della circolare medesima.
 
Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla nostra sede più vicina
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