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	<title>Patronato SIAS &#187; News</title>
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	<description>Servizio Italiano Assistenza Sociale</description>
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		<title>APE Sociale confermata per chi matura i requisiti entro l’anno</title>
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		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 11:39:52 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[La legge di bilancio 2026 ha prorogato al 31 dicembre 2026 l’APE Sociale (anticipo pensionistico) per i lavoratori che maturino i requisiti entro tale data. Pertanto, con il messaggio 14 gennaio 2026, n. 128, l’INPS comunica agli interessati la riapertura della domanda per la verifica dei requisiti di accesso all’anticipo pensionistico. La domanda può essere presentata: direttamente dagli [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La legge di bilancio 2026 ha prorogato al 31 dicembre 2026 l’<strong>APE Sociale</strong> (anticipo pensionistico) per i lavoratori che maturino i requisiti entro tale data.</p>
<p>Pertanto, con il <a href="https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.01.messaggio-numero-128-del-14-01-2026_15135.html"><strong>messaggio 14 gennaio 2026, n. 128</strong></a>, l’INPS comunica agli interessati la riapertura della domanda per la <a href="https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.ape-sociale---anticipo-pensionistico---verifica-requisiti.html"><strong>verifica dei requisiti di accesso all’anticipo pensionistico</strong></a>.</p>
<p>La domanda può essere presentata:</p>
<ul>
<li>direttamente dagli interessati in possesso delle credenziali;</li>
<li>tramite del patronato;</li>
<li>tramite Contact Center Multicanale.</li>
</ul>
<p>I termini di <strong>scadenza</strong> per la presentazione delle domande di riconoscimento sono il <strong>31 marzo</strong>, il <strong>15 luglio</strong> e, comunque, non oltre il <strong>30 novembre 2026</strong>.</p>
<p>Per non perdere <strong>ratei di pensione</strong>, le persone che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio siano già in possesso dei requisiti e delle condizioni previste <strong>devono presentare</strong>, contestualmente, anche la <a href="https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.50302.ape-sociale---anticipo-pensionistico---domanda.html"><strong>domanda di APE sociale</strong></a>.</p>
<p>Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla <a href="http://www.patronatosias.it/dove-siamo/cerca-la-sede-piu-vicina/" target="_blank">nostra sede più vicina</a>.</p>
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		<title>Dichiarazione redditi (anno 2023): obbligo invio entro il 28 febbraio</title>
		<link>http://www.patronatosias.it/dichiarazione-redditi-anno-2023-obbligo-invio-entro-il-28-febbraio/</link>
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		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 14:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[I pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito sono tenuti a trasmettere all’INPS la propria dichiarazione reddituale entro il termine del 28 febbraio 2026, al fine di mantenere correttamente il proprio trattamento pensionistico. L’adempimento riguarda i redditi relativi all’anno 2023 e può essere effettuato comodamente da casa, in autonomia oppure con l’aiuto di familiari o persone [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito sono tenuti a <strong>trasmettere all’INPS la propria dichiarazione reddituale entro il termine del 28 febbraio 2026</strong>, al fine di mantenere correttamente il proprio trattamento pensionistico.</p>
<p>L’adempimento riguarda i redditi relativi all’anno 2023 e può essere effettuato comodamente da casa, in autonomia oppure con l’aiuto di familiari o persone di fiducia, utilizzando il <strong>servizio RED Precompilato</strong>, disponibile online nell’area riservata <strong>MyINPS</strong>.</p>
<p>Attraverso il <a href="https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-strumenti.la-dichiarazione-della-situazione-reddituale-red--50574.la-dichiarazione-della-situazione-reddituale-red-.html"><strong>servizio RED Precompilato</strong></a>, <strong>il pensionato può</strong> <strong>verificare i dati reddituali già comunicati negli anni precedenti, confermarli oppure rettificarli e integrarli</strong>, con il supporto di un assistente virtuale che fornisce indicazioni utili durante la compilazione. Questo consente di semplificare l’adempimento e ridurre il rischio di errori o omissioni che potrebbero incidere sulle prestazioni collegate al reddito.</p>
<p>Per accompagnare i pensionati nell’adempimento dell’obbligo, <strong>INPS mette a disposizione anche una video guida personalizzata e interattiva</strong>, rivolta ai pensionati che non risultano aver ancora comunicato i redditi rilevanti per l’anno 2023.</p>
<p>La video guida spiega in modo semplice:</p>
<ul>
<li>perché è necessario inviare la dichiarazione reddituale entro il 28 febbraio 2026;</li>
<li>quali redditi devono essere comunicati;</li>
<li>come utilizzare il servizio RED Precompilato online;</li>
<li>quali sono le conseguenze in caso di mancato invio.</li>
</ul>
<p>Al termine del video, un collegamento diretto consente di accedere immediatamente al servizio RED Precompilato, facilitando il passaggio dall’informazione all’azione.</p>
<p>Quest’anno sono circa <strong>680mila i pensionati</strong> che possono accedere alla video guida personalizzata, disponibile nell’area riservata MyINPS, tramite:</p>
<ul>
<li><strong>il portale</strong>, accedendo a <a href="https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-strumenti.myinps.html"><strong>MyINPS</strong></a> previa autenticazione con credenziali, utilizzando il link presente in calce all’avviso nella sezione “Notifiche”, segnalato via SMS o email a tutti gli utenti che hanno comunicato all’Istituto i propri contatti;</li>
<li><strong>l’app INPS mobile</strong>, previa autenticazione, aprendo la sezione “Notifiche” e utilizzando il link per visualizzare la video guida, presente in calce all’avviso;</li>
<li><strong>l’app IO</strong>, previa autenticazione, aprendo la notifica inviata all’utente contenente il link di accesso alla video guida;</li>
<li><strong>il</strong> <strong>QR-Code</strong> o il link riportati nella lettera di sollecito Dichiarazione RED.</li>
</ul>
<p>La video guida, oltre a ricordare la scadenza per l’invio, le diverse modalità di trasmissione della dichiarazione per l’anno reddito 2022, le modalità per gli espatriati prima e dopo il 2022, comunica anche la possibilità di verificare, tramite il servizio “<a href="https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-strumenti.consulente-digitale-delle-pensioni-58558.consulente-digitale-delle-pensioni.html"><strong>Consulente digitale delle pensioni</strong></a>”, l’eventuale diritto a ulteriori prestazioni.</p>
<p>Grazie a questo servizio di comunicazione digitale, progettato ed erogato per la prima volta nel 2022 nell’ambito del progetto PNRR “Sistema di comunicazione organizzativa personalizzata per gli utenti”, l’Istituto ha registrato un incremento progressivo della percentuale delle dichiarazioni reddituali rientrate, con conseguente significativa riduzione delle sospensioni e revoche delle prestazioni collegate al reddito.</p>
<p>L’incremento delle dichiarazioni rientrate con la video guida personalizzata è collegato alla <strong>crescita dell’uso del servizio RED Precompilato accessibile dal pulsante in fondo al video</strong>: il tasso delle dichiarazioni reddituali pervenute online a seguito delle campagne solleciti è cresciuto <strong>dal 4,20%</strong> (dato della campagna solleciti anno reddito 2018, prima del rilascio del servizio di video guida personalizzata) al <strong>7,59%</strong> (dato campagna solleciti con video guida anno reddito 2022).</p>
<p>Nella <a href="https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/video-personalizzati-e-guide-interattive/video-personalizzati-e-interattivi/video-guida-sollecito-dichiarazione-reddituale-per-pensionati.html"><strong>pagina di presentazione della video guida</strong></a>, sono disponibili lo <a href="https://youtu.be/qjbaye6vxl4"><strong>spot del servizio</strong></a> e il <a href="https://www.inps.it/content/dam/inps-site/pdf/allegati/Poster_a_colori_per_pensionati_destinatari_sollecito_Dichiarazione_RED_campagna_solleciti_2024_anno_reddito_2023.pdf"><strong>poster sulle modalità di accesso</strong></a> (pdf 366KB).</p>
<p>Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il <a href="https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.12.messaggio-numero-3956-del-29-12-2025_15123.html"><strong>messaggio 29 dicembre 2025, n. 3956</strong></a>.</p>
<p>Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla <a href="http://www.patronatosias.it/dove-siamo/cerca-la-sede-piu-vicina/" target="_blank">nostra sede più vicina</a>.</p>
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		<title>Gestione Separata, artigiani e commercianti: nuovo servizio per gestione deleghe</title>
		<link>http://www.patronatosias.it/gestione-separata-artigiani-e-commercianti-nuovo-servizio-per-gestione-deleghe/</link>
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		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 11:05:32 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[L’Istituto, con il messaggio 12 gennaio 2026, n. 104, informa che, a partire dal 15 gennaio 2026, gli intermediari abilitati ai sensi della legge 12/1979 – tra cui consulenti del lavoro, commercialisti, esperti contabili e avvocati – potranno accedere a un punto unico per la gestione delle deleghe relative ai lavoratori autonomi e committenti. Il nuovo sistema consente [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’Istituto, con il <a href="https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.01.messaggio-numero-104-del-12-01-2026_15134.html"><strong>messaggio 12 gennaio 2026, n. 104</strong></a>, informa che, a partire dal <strong>15 gennaio 2026</strong>, gli intermediari abilitati ai sensi della legge 12/1979 – tra cui consulenti del lavoro, commercialisti, esperti contabili e avvocati – potranno accedere a un <strong>punto unico per la gestione delle deleghe relative ai lavoratori autonomi e committenti</strong>.</p>
<p>Il nuovo sistema consente di creare deleghe indirette associate direttamente alle posizioni contributive presenti nell&#8217;<strong>Anagrafica Unica del Contribuente</strong>. Inoltre, il <a href="https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.50153.gestione-delle-deleghe-di-artigiani-e-commercianti-iscritti-alle-gestioni-speciali-ago-di-committenti-e-professionisti-iscritti-alla-gestione-separata.html"><strong>servizio</strong></a> consente di gestire in modo centralizzato le deleghe per le posizioni contributive di artigiani, commercianti e professionisti della Gestione Separata, utilizzando lo stesso portale già attivo per aziende e dipendenti.</p>
<p>Gli intermediari, ora, possono creare tre tipologie di delega:</p>
<ul>
<li><strong>delega per artigiani e commercianti</strong>, per la gestione delle singole posizioni contributive;</li>
<li><strong>delega totale per committenti</strong>, valida per tutti i lavoratori parasubordinati della posizione;</li>
<li><strong>delega parziale per committenti</strong>, limitata a un numero specifico di lavoratori parasubordinati.</li>
</ul>
<p>Il processo è semplice e completamente digitale: l&#8217;intermediario accede al portale, inserisce il <strong>codice fiscale del soggetto contribuente</strong> e seleziona la <strong>posizione contributiva di interesse</strong>. Dopo aver compilato il modulo e ottenuto la firma del titolare o rappresentante legale, può attivare autonomamente la delega. Il sistema invia automaticamente una comunicazione via PEC o email al titolare della posizione.</p>
<p>Le deleghe <strong>diventano operative dal giorno successivo all&#8217;attivazione</strong> e possono prevedere una data di scadenza opzionale. Gli intermediari mantengono piena autonomia nella gestione e possono <strong>revocare le deleghe in qualsiasi momento</strong> o modificarle previa revoca e nuova creazione.</p>
<p>L&#8217;Istituto, inoltre, comunica che a breve <strong>il sistema sarà accessibile anche a tributaristi e associazioni di categoria</strong>, con specifiche limitazioni operative. Per di più, i titolari delle posizioni contributive potranno delegare direttamente persone di fiducia attraverso il <strong>Cassetto previdenziale</strong>.</p>
<p>Per agevolare la transizione, è garantita la possibilità di utilizzare le modalità attuali<strong> ancora per tre mesi dalla pubblicazione del messaggio</strong>, dopo i quali il vecchio sistema sarà definitivamente dismesso.</p>
<p>Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla <a href="http://www.patronatosias.it/dove-siamo/cerca-la-sede-piu-vicina/" target="_blank">nostra sede più vicina</a>.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Contributi previdenziali e assistenziali: conguaglio 2025</title>
		<link>http://www.patronatosias.it/contributi-previdenziali-e-assistenziali-conguaglio-2025/</link>
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		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 14:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
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		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Con la circolare INPS 30 dicembre 2025, n. 156, l’Istituto fornisce indicazioni sulle modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative al 2025, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche relativamente alla misura degli elementi variabili della retribuzione. In particolare, sono illustrate le modalità di rendicontazione di: elementi variabili della retribuzione; massimale contributivo e pensionabile; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con la <a href="https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.12.circolare-numero-156-del-30-12-2025_15125.html"><strong>circolare INPS 30 dicembre 2025, n. 156</strong></a>, l’Istituto fornisce indicazioni sulle modalità da seguire per lo svolgimento <strong>delle operazioni di conguaglio</strong>, relative al <strong>2025</strong>, finalizzate alla corretta quantificazione dell’<strong>imponibile contributivo</strong>, anche relativamente alla misura degli elementi variabili della retribuzione.</p>
<p>In particolare, sono illustrate le modalità di rendicontazione di:</p>
<ul>
<li>elementi variabili della retribuzione;</li>
<li>massimale contributivo e pensionabile;</li>
<li>contributo aggiuntivo IVS dell’1%;</li>
<li>conguagli sui contributi versati sui compensi per ferie a seguito della fruizione delle stesse;</li>
<li><em>fringe benefit</em> esenti non superiori al limite di 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti ed elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico per l’anno 2025;</li>
<li>mance elargite ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;</li>
<li>auto aziendali a uso promiscuo;</li>
<li>prestiti ai dipendenti;</li>
<li>conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;</li>
<li>rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;</li>
<li>gestione delle operazioni societarie.</li>
</ul>
<p>I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio:</p>
<ul>
<li><strong>entro il 16 gennaio 2026</strong>, con la denuncia di competenza di dicembre 2025;</li>
<li><strong>entro il 16 febbraio 2026</strong>, con la denuncia di competenza di gennaio 2026.</li>
</ul>
<p>Tutte le informazioni sono disponibili nella circolare.</p>
<p>Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla <a href="http://www.patronatosias.it/dove-siamo/cerca-la-sede-piu-vicina/" target="_blank">nostra sede più vicina</a>.</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Pensioni 2026: i nuovi importi e le date di pagamento</title>
		<link>http://www.patronatosias.it/pensioni-2026-i-nuovi-importi-e-le-date-di-pagamento/</link>
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		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 15:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto interministeriale 19 novembre 2025, ha definito i parametri per la perequazione delle pensioni (l&#8217;adeguamento al costo della vita) per il biennio 2025-2026. In attuazione di tale decreto, in vista del nuovo anno, l&#8217;INPS ha portato a termine le operazioni di rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto interministeriale 19 novembre 2025, ha definito i parametri per la <strong>perequazione delle pensioni</strong> (l&#8217;adeguamento al costo della vita) per il biennio 2025-2026.</p>
<p>In attuazione di tale decreto, in vista del nuovo anno, l&#8217;INPS ha portato a termine le operazioni di rinnovo delle <strong>pensioni</strong>, delle <strong>prestazioni assistenziali</strong> e delle <strong>prestazioni di accompagnamento alla pensione</strong> per il 2026.</p>
<p>In particolare, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l&#8217;anno 2024 è determinata in misura pari a <strong>+0,8% dal 1° gennaio 2025</strong>.</p>
<p>Poiché questo valore conferma quanto già applicato in via provvisoria, <strong>non è previsto alcun conguaglio</strong> per i pensionati nel corso del 2025. Il trattamento minimo per i lavoratori dipendenti e autonomi è confermato a <strong>603,40 euro mensili</strong>.</p>
<p>A partire dal <strong>1° gennaio 2026</strong>, le pensioni subiranno invece un incremento provvisorio dell&#8217;<strong>1,4%</strong>; questo aumento serve a contrastare l&#8217;inflazione registrata nel corso del 2025, salvo conguaglio che verrà effettuato l&#8217;anno successivo.</p>
<p>La <a href="https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.12.circolare-numero-153-del-19-12-2025_15109.html"><strong>circolare INPS 19 dicembre 2025, n. 153</strong></a> definisce i valori provvisori del <strong>trattamento minimo</strong> del 2026 e ricorda che l’importo di quest’ultimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito per il medesimo anno.</p>
<p>A partire dal 1° gennaio 2026, la <strong>rivalutazione provvisoria</strong> fissata al +1,4%, verrà dunque applicata in misura piena agli assegni fino a quattro volte il trattamento minimo e in misura ridotta per gli importi superiori; le pensioni minime raggiungono la nuova soglia base di <strong>611,85 euro mensili</strong> (pari a circa 7.954 euro annui).</p>
<p>Resta confermato il calendario dei pagamenti delle pensioni che, per il solo mese di gennaio 2026, coincide con il secondo giorno bancabile: le somme saranno pertanto disponibili dal <strong>3 gennaio</strong>, per chi riscuote tramite Poste Italiane, e dal<strong> 5 gennaio</strong>, per chi riscuote tramite istituti bancari.</p>
<p>Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla <a href="http://www.patronatosias.it/dove-siamo/cerca-la-sede-piu-vicina/" target="_blank">nostra sede più vicina</a>.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Assegno unico e universale: l’Osservatorio con i dati di dicembre 2025</title>
		<link>http://www.patronatosias.it/assegno-unico-e-universale-losservatorio-con-i-dati-di-dicembre-2025/</link>
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		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 08:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Nei primi 11 mesi del 2025, sono stati erogati alle famiglie assegni per 18,1 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,9 miliardi del 2024. Sono i dati contenuti nell’aggiornamento dell’Osservatorio statistico sull’Assegno unico e universale (AUU) pubblicato oggi. L’Osservatorio fornisce un quadro completo delle informazioni statistiche essenziali sui beneficiari della misura e sui relativi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nei primi 11 mesi del 2025, sono stati erogati alle famiglie assegni per <strong>18,1 miliardi </strong>di euro, che si aggiungono ai <strong>19,9 miliardi </strong>del 2024.</p>
<p>Sono i dati contenuti nell’aggiornamento dell’<a href="https://www.inps.it/it/it/dati-e-bilanci/osservatori-statistici-e-altre-statistiche/dati-cartacei---auu.html"><strong>Osservatorio statistico sull’Assegno unico e universale (AUU)</strong></a> pubblicato oggi. L’Osservatorio fornisce un quadro completo delle informazioni statistiche essenziali sui beneficiari della misura e sui relativi valori economici con riferimento al periodo compreso<strong> tra gennaio 2024 e novembre 2025</strong>.</p>
<p>Sono <strong>6.279.392 </strong>i nuclei familiari che hanno ricevuto l’assegno nel 2025, per un totale di <strong>9.935.828 </strong>figli: l’importo medio per figlio a novembre 2025, comprensivo delle maggiorazioni applicabili, si attesta sui <strong>174 euro</strong>, e va da circa <strong>58 euro</strong> per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (che, per il 2025, è pari a 45.939,56 euro), a <strong>224 euro</strong> per la classe di ISEE minima (17.227,33 euro per il 2025).</p>
<p>Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla <a href="http://www.patronatosias.it/dove-siamo/cerca-la-sede-piu-vicina/" target="_blank">nostra sede più vicina</a>.</p>
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		<title>Permessi retribuiti 2026 per malattie gravi e invalidanti: indicazioni</title>
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		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 11:41:01 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Con la circolare INPS 19 dicembre 2025, n. 152, l’INPS fornisce le indicazioni per l’attuazione dell’art. 2 della legge 106/2025. A partire dal 1° gennaio 2026 sarà introdotta una nuova tutela per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato (o ai figli minori), che abbiano un grado di invalidità pari o superiore al 74%, per malattia oncologica (in fase attiva o in follow-up precoce) [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con la <a href="https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.12.circolare-numero-152-del-19-12-2025_15110.html"><strong>circolare INPS 19 dicembre 2025, n. 152</strong></a>, l’INPS fornisce le indicazioni per l’attuazione dell’art. 2 della legge 106/2025.</p>
<p>A partire <strong>dal 1° gennaio 2026</strong> sarà introdotta una nuova tutela per i <strong>lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato</strong> (<strong>o ai figli minori</strong>), che abbiano un grado di <strong>invalidità pari o superiore </strong>al <strong>74%</strong>, per malattia oncologica (in fase attiva o in <em>follow-up</em> precoce) o per malattia invalidante o cronica, anche rara. Tuttavia, nel caso di figli minorenni con le medesime patologie, il requisito del grado di invalidità si considera automaticamente soddisfatto se il minore è già titolare dell’indennità di frequenza.</p>
<p>È richiesto anche che il medico di medicina generale o il medico specialista rilasci all’interessato l’<strong>apposita prescrizione</strong> di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o cure mediche.</p>
<p>L&#8217;agevolazione consiste nel diritto a fruire di <strong>ulteriori dieci ore annue di permesso retribuito aggiuntivo</strong>, rispetto a quanto già previsto dai contratti collettivi, specificamente destinate a visite mediche, esami strumentali, analisi cliniche e cure frequenti.</p>
<p>Restano esclusi da tale beneficio i lavoratori autonomi, i collaboratori iscritti alla Gestione Separata e i lavoratori dello spettacolo iscritti al fondo autonomi.</p>
<p>Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla <a href="http://www.patronatosias.it/dove-siamo/cerca-la-sede-piu-vicina/" target="_blank">nostra sede più vicina</a>.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Riduzione IRPEF e incremento delle maggiorazioni sociali</title>
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		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 09:45:09 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[A seguito delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2026, pubblicata il 30 dicembre scorso, l’INPS ha prontamente avviato le attività necessarie per assicurare, già a partire dal mese di marzo prossimo, l’applicazione delle seguenti nuove misure: la riduzione della seconda aliquota IRPEF dal 35% al 33% per lo scaglione di reddito oltre 28.000 euro e fino [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A seguito delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2026, pubblicata il 30 dicembre scorso, l’INPS ha prontamente avviato le attività necessarie per assicurare, già a partire dal mese di marzo prossimo, l’applicazione delle seguenti nuove misure:</p>
<ul>
<li>la <strong>riduzione della seconda aliquota IRPEF dal 35% al 33%</strong> per lo scaglione di reddito oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro per i titolari di pensioni e di prestazioni di accompagnamento alla pensione (art. 1, comma 3);</li>
<li>l’<strong>incremento strutturale delle maggiorazioni sociali</strong>, riconosciute ai pensionati di età pari o superiore a 70 anni e agli invalidi civili totali maggiorenni.</li>
</ul>
<p>A marzo, sia per la riduzione IRPEF sul secondo scaglione di reddito che per l’incremento mensile della maggiorazione sociale, verranno pagati anche i conguagli a credito relativi agli importi spettanti a gennaio e febbraio 2026.</p>
<p>Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla <a href="http://www.patronatosias.it/dove-siamo/cerca-la-sede-piu-vicina/" target="_blank">nostra sede più vicina</a>.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Assegno unico e bonus nido: valido il permesso per attesa occupazione</title>
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		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 12:12:39 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Il messaggio 22 gennaio 2025, n. 205 informa che, a seguito di una recente evoluzione giurisprudenziale, l’Istituto ha rivisto le proprie disposizioni in materia di prestazioni familiari per i cittadini extracomunitari. I titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione potranno ora accedere all&#8217;Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) e al Bonus asilo nido. Le sentenze dei [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il <a href="https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.01.messaggio-numero-205-del-22-01-2026_15140.html"><strong>messaggio 22 gennaio 2025, n. 205</strong></a> informa che, a seguito di una recente evoluzione giurisprudenziale, l’Istituto ha rivisto le proprie disposizioni in materia di <strong>prestazioni familiari per i cittadini extracomunitari</strong>. I titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione potranno ora accedere all&#8217;<a href="https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.assegno-unico-e-universale-per-i-figli-a-carico-55984.assegno-unico-e-universale-per-i-figli-a-carico.html"><strong>Assegno unico e universale per i figli a carico</strong></a><strong> (AUU)</strong> e al <a href="https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.bonus-asilo-nido-e-forme-di-supporto-presso-la-propria-abitazione-51105.bonus-asilo-nido-e-forme-di-supporto-presso-la-propria-abitazione.html"><strong>Bonus asilo nido</strong></a>.</p>
<p>Le sentenze dei tribunali di Trento, Torino e Monza hanno censurato come discriminatoria l&#8217;esclusione dei titolari di questo tipo di permesso dalla platea dei beneficiari. I giudici hanno ordinato all&#8217;Istituto di modificare le proprie circolari e di riesaminare tutti i provvedimenti di rigetto.</p>
<p>Le <strong>nuove domande</strong> verranno accettate se si rispettano i requisiti. Le <strong>domande già inviate</strong> saranno riesaminate dagli uffici competenti. Se la domanda è stata respinta, è possibile presentare una richiesta di revisione.</p>
<p>Le prestazioni saranno liquidate con <strong>riserva di ripetizione</strong>, in attesa dell&#8217;esito definitivo dei giudizi di Cassazione ancora pendenti e di eventuali evoluzioni normative.</p>
<p>Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla <a href="http://www.patronatosias.it/dove-siamo/cerca-la-sede-piu-vicina/" target="_blank">nostra sede più vicina</a>.</p>
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		<title>NASpI: chiarimenti sulla gestione delle assenze ingiustificate</title>
		<link>http://www.patronatosias.it/naspi-chiarimenti-sulla-gestione-delle-assenze-ingiustificate/</link>
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		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 09:54:05 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[La legge 203/2024 ha introdotto una modifica sostanziale nella gestione delle assenze ingiustificate: è stato stabilito che, se un lavoratore si assenta oltre il temine previsto dal contratto, o comunque per più di 15 giorni, senza motivazione, il datore di lavoro ha facoltà di considerare il rapporto risolto per dimissioni per fatti concludenti. Questa specifica modalità di [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La legge 203/2024 ha introdotto una modifica sostanziale nella <strong>gestione delle assenze ingiustificate</strong>: è stato stabilito che, se un lavoratore si assenta oltre il temine previsto dal contratto, o comunque per più di 15 giorni, senza motivazione, il datore di lavoro ha facoltà di considerare il rapporto risolto per <strong>dimissioni per fatti concludenti</strong>.</p>
<p>Questa specifica modalità di chiusura de rapporto, identificata con il codice “FC” nelle comunicazioni obbligatorie, comporta la <strong>perdita automatica</strong> del diritto alla <a href="https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.50593.naspi-indennit-mensile-di-disoccupazione.html"><strong>NASpI</strong></a>, dal momento che la cessazione del rapporto di lavoro <strong>viene considerata volontaria</strong>.</p>
<p>Diversamente, in caso di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, anche se derivante da assenze ingiustificate protratte nel tempo, il lavoratore – se in possesso dei requisiti di legge – può accedere alla NASpI. Questo vale anche quando il licenziamento segue un procedimento disciplinare per assenza ingiustificata.</p>
<p>Infine, si specifica che se il lavoratore invia le proprie dimissioni per giusta causa (come il mancato pagamento degli stipendi), anche dopo l’avvio della procedura per assenza ingiustificata da parte del datore di lavoro, queste prevarranno sulla risoluzione per fatti concludenti, salvaguardando l’accesso alla NASpI.</p>
<p>È quanto l’INPS comunica con la <a href="https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.12.circolare-numero-154-del-22-12-2025_15113.html"><strong>circolare INPS 22 dicembre 2025, n. 154</strong></a>.</p>
<p>Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla <a href="http://www.patronatosias.it/dove-siamo/cerca-la-sede-piu-vicina/" target="_blank">nostra sede più vicina</a>.</p>
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