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	<title>Patronato SIAS &#187; Immigrazione</title>
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	<description>Servizio Italiano Assistenza Sociale</description>
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		<title>L’accordo di integrazione</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Aug 2015 09:43:57 +0000</pubDate>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; entrato in vigore il 10 marzo 2012 il &#8220;Regolamento concernente la disciplina dell&#8217;accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato&#8221;, emanato con D.P.R. 14 settembre 2011, n.179. Da tale data, pertanto, gli stranieri, di età superiore ai 16 anni, che faranno ingresso nel territorio nazionale per la prima volta e richiedano un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, dovranno sottoscrivere tale accordo presso le Prefetture o le Questure.  Non rientrano nell&#8217;ambito di applicazione del Regolamento sia i minori non accompagnati o legalmente affidati e gli stranieri che ottengono un permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base di un progetto di assistenza e integrazione sociale e sia gli stranieri affetti da patologie o da disabilità tali da limitare gravemente l&#8217;autosufficienza o da determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale.</p>
<p>Emanato ai sensi dell’articolo 4 bis del T. U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Dlgs 286/1998), e pubblicato sulla G.U. 263 dell&#8217;11 novembre 2011, il citato regolamento disciplina l&#8217;articolazione per crediti, le modalità e gli esiti delle verifiche cui l&#8217;accordo è soggetto, l&#8217;istituzione dell&#8217;anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione ed i casi straordinari per i quali non sarà obbligatoria la sottoscrizione dell’accordo.</p>
<p>L’accordo è articolato per crediti, ha la durato di due anni ed è prorogabile di uno. In rappresentanza dello Stato è firmato dal Prefetto o da un suo delegato così da garantire l’impegno delle istituzioni a sostegno del processo di integrazione dello straniero attraverso ogni idonea iniziativa. Con sua la sottoscrizione invece lo straniero si impegna ad acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana parlata (equivalente almeno al livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento), una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, della cultura civica e della vita civile in Italia (con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e degli obblighi fiscali) e, laddove presenti, a garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione da parte dei figli minori. Per considerare adempiuto l’accordo, all’atto della verifica, lo straniero dovrà conseguire almeno trenta crediti che ricomprendano obbligatoriamente i suddetti livelli minimi di conoscenza della lingua italiana e della vita civile e sociale in Italia.</p>
<p>E’ redatto in duplice copia ed uno dei due originali è consegnato allo straniero nella lingua di origine ovvero, se ciò non fosse possibile, tradotto in lingua inglese, francese, spagnola, araba, cinese, albanese, russa o filippina, secondo le indicazioni dell&#8217;interessato.</p>
<p>All’atto della sottoscrizione vengono attribuiti allo straniero 16 crediti che corrispondono al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed a conoscenze di base di formazione civica e le informazioni sulla vita civile in Italia e, al fine di favorire questo percorso di formazione, allo straniero viene fornita la possibilità di frequentare, entro 90 giorni dalla data della sottoscrizione, un corso gratuito di formazione civica della durata complessiva di 10 ore presso i Centri di Istruzione per gli Adulti (CPIA) o i Centri Territoriali Permanenti (CTP).</p>
<p>Un mese prima dello scadere del biennio – e dell’eventuale anno aggiuntivo di proroga- lo sportello unico della prefettura competente avvierà le procedure di verifica dell’accordo richiedendo allo straniero la documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti o, in assenza della predetta documentazione, provvederà ad accertare i livelli di conoscenza richiesti attraverso un apposito test svolto a cura dello sportello medesimo.</p>
<p>In alcuni casi &#8211; come, ad esempio, l’aver commesso reato o gravi violazioni della legge &#8211; i crediti potranno anche esser decurtati e/o persi. Se il numero di crediti finali sarà pari o superiore alla soglia di adempimento, fissata – come detto &#8211; in trenta crediti, è decretata l’estinzione dell’accordo per adempimento con rilascio del relativo attestato.</p>
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		<title>Richiesta test di lingua italiana</title>
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		<pubDate>Fri, 17 Jul 2015 17:04:17 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Il cittadino straniero che vive legalmente in Italia da più di 5 anni e intende chiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (articolo 9 testo unico immigrazione) deve sostenere e superare il test di conoscenza della lingua italiana, disciplinato dal decreto del ministro dell&#8217;interno 4 giugno 2010. Per sostenere il test [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il cittadino straniero che vive legalmente in Italia da più di 5 anni e intende chiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (articolo 9 testo unico immigrazione) deve sostenere e superare il test di conoscenza della lingua italiana, disciplinato dal decreto del ministro dell&#8217;interno 4 giugno 2010. Per sostenere il test deve inviare alla prefettura della provincia in cui risiede una domanda attraverso la procedura informatica attiva sul sito web dedicato, anche per il tramite del patronato.</p>
<p>Il sistema informatico acquisisce la domanda e la inoltra all&#8217;ufficio competente, che verificata la regolarità della domanda convoca sempre on line entro 60 giorni l&#8217;interessato indicando la data e la sede dell&#8217;esame. In caso di esito positivo del test, la prefettura ne da comunicazione in via telematica alla questura della provincia che, verificata la sussistenza degli altri requisiti di legge, rilascia il permesso di soggiorno. In caso di esito negativo, il cittadino straniero può chiedere, usando la stessa procedura, di ripetere il test, soltanto dopo 90 giorni dalla data del precedente esame.</p>
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		<title>Conversione del permesso di soggiorno</title>
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		<pubDate>Fri, 17 Jul 2015 17:03:57 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Per convertire la tipologia del permesso di soggiorno di cui si è già in possesso bisogna chiedere il nulla osta allo Sportello unico per l&#8217;immigrazione della prefettura competente per territorio di residenza dello straniero e, poi, chiedere la conversione alla questura. Condizione per la conversione è che vi siano quote di ingresso previste dal decreto [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Per convertire la tipologia del permesso di soggiorno di cui si è già in possesso bisogna chiedere il nulla osta allo Sportello unico per l&#8217;immigrazione della prefettura competente per territorio di residenza dello straniero e, poi, chiedere la conversione alla questura. Condizione per la conversione è che vi siano quote di ingresso previste dal decreto flussi e che il permesso di soggiorno posseduto sia in corso di validità. Il permesso di soggiorno per motivi di studio/formazione può essere convertito in permesso di soggiorno per attività di lavoro subordinato o autonomo se si possiedono i requisiti previsti per questa tipologia. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato o con contratto di almeno un anno quando:</p>
<ul>
<li>lo straniero abbia fatto ingresso in Italia per lavoro stagionale per il secondo anno consecutivo e sia in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità;</li>
<li>lo straniero abbia fatto ingresso in Italia per lavoro stagionale e, alla fine del primo periodo di lavoro stagionale concesso, sia in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità.</li>
</ul>
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		<title>Ricongiungimento familiare</title>
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		<pubDate>Fri, 17 Jul 2015 17:03:43 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Il cittadino straniero che si trova regolarmente nel territorio nazionale con un permesso di soggiorno di validità non inferiore a un anno può chiedere allo Sportello Unico per l’Immigrazione, attraverso una procedura telematica con l’aiuto del patronato, il nulla osta per ricongiungimento familiare per il coniuge maggiorenne non separato legalmente; per i figli minorenni non [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il cittadino straniero che si trova regolarmente nel territorio nazionale con un permesso di soggiorno di validità non inferiore a un anno può chiedere allo Sportello Unico per l’Immigrazione, attraverso una procedura telematica con l’aiuto del patronato, il nulla osta per ricongiungimento familiare per il coniuge maggiorenne non separato legalmente; per i figli minorenni non coniugati, con il consenso dell&#8217;altro genitore; per i figli maggiorenni a carico (per invalidità totale); per i genitori a carico, se non hanno altri figli nel paese di origine/provenienza, oppure ultra 65enni con altri figli che non possano mantenerli per gravi motivi di salute. Il nulla osta al ricongiungimento familiare permette di ottenere il visto d&#8217;ingresso in Italia e successivamente un &#8220;permesso di soggiorno per motivi familiari&#8221;, che permette di: lavorare (in modo subordinato o autonomo); iscriversi a scuola; accedere al Servizio Sanitario Nazionale.</p>
<p>Il termine per il rilascio del nulla osta, che permette al cittadino straniero di ottenere il visto d&#8217;ingresso dalle autorità consolari italiani e dalle rappresentanze diplomatiche è di 180 giorni.</p>
<p>Entro 8 giorni dall&#8217;ingresso in Italia, il familiare deve andare allo Sportello Unico per l&#8217;Immigrazione, per gli adempimenti amministrativi tra i quali la compilazione dei moduli per la richiesta del &#8220;permesso di soggiorno per motivi familiari&#8221;.</p>
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		<title>Assicurazione e consulenza per colf e badanti</title>
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		<pubDate>Fri, 17 Jul 2015 17:03:28 +0000</pubDate>
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		<title>Permanenza e assistenza</title>
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		<pubDate>Fri, 17 Jul 2015 17:02:49 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Il Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo sostituisce la carta di soggiorno per cittadini stranieri dal 16 febbraio 2007. E&#8217; rilasciato dalla Questura competente per dimora a coloro che soggiornano legalmente sul territorio da almeno cinque anni. Il Permesso CE non ha scadenza (è a tempo indeterminato) e permette, tra l&#8217;altro, di entrare in Italia senza visto, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo sostituisce la carta di soggiorno per cittadini stranieri dal 16 febbraio 2007. E&#8217; rilasciato dalla Questura competente per dimora a coloro che soggiornano legalmente sul territorio da almeno cinque anni. Il Permesso CE non ha scadenza (è a tempo indeterminato) e permette, tra l&#8217;altro, di entrare in Italia senza visto, fare ingresso e soggiornare per motivi di turismo fino a 90 giorni nei paesi dell&#8217;Unione Europea, chiedere l’assegno di maternità, chiedere la pensione di invalidità, lavorare (previa conversione) nei paesi che hanno recepito la Direttiva Europea 2004/38/CE 30/07/2014.</p>
<p>Il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 37783 del 26 novembre 2013, ha stabilito che gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno infermieristico possono ottenere un permesso CE per soggiornanti di lungo periodo. Il permesso si può chiedere per sé stessi, per il proprio coniuge, per i genitori a carico, per i figli minori conviventi e per i figli maggiorenni che non possono garantire in modo permanente il proprio sostentamento.</p>
<p>Il Ministero dell&#8217;Interno con circolare n. 400 del 23/07/2014 precisa che <strong>anche per i familiari è necessario il requisito dei 5 anni di presenza in Italia</strong> per la richiesta di Permesso di Soggiorno per Soggiornanti di lungo periodo CE.</p>
<p>La persona che richiede il permesso deve dimostrare di soggiornare regolarmente in Italia da almeno 5 anni; percepire un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari; non essere stati giudicati per reati per i quali è previsto l&#8217;arresto in flagranza, o condannato anche in via non definitiva; nel caso si richieda per familiari (contestualmente o in un secondo momento) sarà necessario dimostrare la disponibilità di un alloggio idoneo e 5 anni di residenza in Italia. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere richiesto da chi soggiorni per motivi di studio o formazione professionale; soggiorni per &#8216;richiesta asilo politico&#8217; o per &#8216;motivi umanitari'; soggiorni per periodi brevi; goda dello status di diplomatico, console o sia membro di organizzazioni internazionali di carattere universale.</p>
<p>Il Permesso di soggiorno CE non è rilasciato a cittadini stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.</p>
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		<title>Permesso di soggiorno</title>
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		<pubDate>Fri, 17 Jul 2015 17:02:34 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Immigrazione]]></category>

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		<description><![CDATA[Per soggiornare regolarmente in Italia per più di 90 giorni è necessario avere un permesso di soggiorno. I permessi sono rilasciati dalla Questura in cui abita lo straniero e debbono essere rinnovati entro 60 giorni dalla scadenza, così come stabilito dal Decreto Legislativo n. 40/2014. Il rilascio/rinnovo/aggiornamento del permesso di soggiorno deve essere richiesto alla Questura competente per [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Per soggiornare regolarmente in Italia per più di 90 giorni è necessario avere un permesso di soggiorno. I permessi sono rilasciati dalla Questura in cui abita lo straniero e debbono essere rinnovati entro 60 giorni dalla scadenza, così come stabilito dal Decreto Legislativo n. 40/2014. Il rilascio/rinnovo/aggiornamento del permesso di soggiorno deve essere richiesto alla Questura competente per dimora tramite l&#8217;invio dell&#8217;apposito kit postale con la procedura telematica messa a disposizione del patronato che consegnerà allo straniero il kit inviato all’interno della busta, aperta, che dovrà essere consegnata agli Uffici Postali con Sportello Amico. Quando l&#8217;Ufficio Postale accetta la richiesta, al cittadino straniero viene consegnata una ricevuta che ha valore legale e sulla quale sono indicati i codici per controllare lo stato di avanzamento della pratica sul sito web www.portaleimmigrazione.it e la data dell’appuntamento presso la Questura competente per il foto segnalamento.</p>
<p>Alcune tipologie di permessi debbono invece essere richieste direttamente presso l&#8217;Ufficio Immigrazione della Questura di domicilio.</p>
<p>Dal 30 gennaio 2012 è in vigore il Decreto relativo al contributo da 80 a 200 euro sul rilascio/rinnovo del titolo di soggiorno.</p>
<p>In alcuni casi è possibile convertire il permesso in un motivo diverso da quello per cui è stato rilasciato.</p>
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		<title>Immigrazione</title>
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		<pubDate>Fri, 17 Jul 2015 17:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Immigrazione]]></category>

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