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	<title>Patronato SIAS &#187; admin</title>
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	<description>Servizio Italiano Assistenza Sociale</description>
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		<title>Contribuzione agricoltura: nuova procedura adempimenti dichiarativi</title>
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		<pubDate>Tue, 12 May 2026 15:10:56 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Con il messaggio 24 dicembre 2025, n. 3930, l’Istituto comunica che è stata rilasciata la nuova procedura per la gestione degli adempimenti dichiarativi dei concedenti i rapporti di compartecipazione familiare e piccola colonia. La nuova procedura è raggiungibile sul sito internet dell’Istituto, tramite la pagina “Domande di costituzione, prosecuzione, variazione e cancellazione di rapporto di lavoro agricolo di piccola colonia [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con il <a href="https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.12.messaggio-numero-3930-del-24-12-2025_15119.html"><strong>messaggio 24 dicembre 2025, n. 3930</strong></a>, l’Istituto comunica che è stata rilasciata la<strong> nuova procedura</strong> per la <strong>gestione degli adempimenti dichiarativi</strong> dei concedenti i rapporti di compartecipazione familiare e piccola colonia.</p>
<p>La nuova procedura è raggiungibile sul sito internet dell’Istituto, tramite la pagina “<a href="https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.50156.domande-di-costituzione-prosecuzione-variazione-e-cancellazione-di-rapporto-di-lavoro-agricolo-di-piccola-colonia-o-compartecipazione-familiare.html"><strong>Domande di costituzione, prosecuzione, variazione e cancellazione di rapporto di lavoro agricolo di piccola colonia o compartecipazione familiare</strong></a>”.</p>
<p>Gli utenti profilati come “Cittadino” e gli intermediari che hanno una delega attiva possono procedere direttamente all’inserimento di una nuova denuncia. Gli utenti non ancora in possesso di una delega attiva devono provvedere a inserire la stessa tramite il servizio “<a href="https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.50151.gestione-delle-deleghe-sindacali-in-agricoltura.html"><strong>Gestione delle deleghe sindacali in agricoltura</strong></a>”. Nel messaggio tutte le indicazioni.</p>
<p>Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla <a href="http://www.patronatosias.it/dove-siamo/cerca-la-sede-piu-vicina/" target="_blank">nostra sede più vicina</a>.</p>
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		<title>Gestione Separata: nuova procedura di rateazione unica</title>
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		<pubDate>Thu, 07 May 2026 13:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;Agenzia delle Entrate ha istituito la causale contributo &#8220;RUGS&#8221; (Rateazione Gestione separata) per il pagamento delle rate tramite modello F24. L&#8217;Istituto, con il messaggio 23 dicembre 2025, n. 3923, informa che ha attivato una nuova procedura di rateazione unica (R.UN.) per i debiti contributivi maturati nella Gestione Separata, che include sia le posizioni dei committenti che quelle dei lavoratori [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate ha istituito la causale contributo &#8220;<strong>RUGS</strong>&#8221; (Rateazione Gestione separata) per il <strong>pagamento delle rate tramite modello F24</strong>.</p>
<p>L&#8217;Istituto, con il <a href="https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.12.messaggio-numero-3923-del-23-12-2025_15118.html"><strong>messaggio 23 dicembre 2025, n. 3923</strong></a>, informa che ha attivato una <strong>nuova procedura di rateazione unica (R.UN.)</strong> per i debiti contributivi maturati nella Gestione Separata, che include sia le posizioni dei committenti che quelle dei lavoratori autonomi con partita IVA.</p>
<p>I contribuenti che ottengono una rateazione dei debiti contributivi dovranno inserire nella sezione &#8220;INPS&#8221; del modello F24:</p>
<ul>
<li><strong>causale contributo</strong>: RUGS;</li>
<li><strong>codice sede</strong>: il codice della sede INPS che ha gestito la domanda di rateazione;</li>
<li><strong>matricola INPS</strong>: il codice identificativo di 12 cifre fornito dall&#8217;Istituto;</li>
<li><strong>periodo di riferimento</strong>: il primo e l&#8217;ultimo periodo interessato dalla rateazione (formato MM/AAAA).</li>
</ul>
<p>Questa prima versione della procedura R.UN. rientra nell’insieme di lavori che mirano alla creazione di una <strong>piattaforma unica di recupero crediti</strong> che gestirà in modo unitario tutte le domande di rateazione per le diverse gestioni amministrate dall&#8217;INPS.</p>
<p>Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla <a href="http://www.patronatosias.it/dove-siamo/cerca-la-sede-piu-vicina/" target="_blank">nostra sede più vicina</a>.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Indennità di discontinuità 2026: online il servizio per la domanda</title>
		<link>http://www.patronatosias.it/indennita-di-discontinuita-2026-online-il-servizio-per-la-domanda/</link>
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		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 14:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronatosias.it/?p=3514</guid>
		<description><![CDATA[La legge di bilancio 2026 introduce importanti novità sui requisiti di accesso per richiedere l&#8217;indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo: innalzato a 35.000 euro il limite di reddito IRPEF e previste condizioni agevolate per gli attori cinematografici e dell’audiovisivo, che potranno accedere alla prestazione con sole 15 giornate contributive nell&#8217;anno precedente o 30 nei due anni precedenti, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La legge di bilancio 2026 introduce importanti novità sui <strong>requisiti</strong> di accesso per richiedere <strong>l&#8217;indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo</strong>: innalzato a 35.000 euro il limite di reddito IRPEF e previste condizioni agevolate per gli <strong>attori cinematografici e dell’audiovisivo,</strong> che potranno accedere alla prestazione con sole 15 giornate contributive nell&#8217;anno precedente o 30 nei due anni precedenti, anziché le 51 solitamente richieste.</p>
<p>L’Istituto, con il <a href="https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.01.messaggio-numero-154-del-16-01-2026_15139.html"><strong>messaggio 16 gennaio 2026, n. 154</strong></a>, informa che <strong>dal 19 gennaio è attivo il servizio per presentare domanda</strong> di <a href="https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.indennit-di-discontinuit-a-favore-dei-lavoratori-dello-spettacolo.html"><strong>indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo</strong></a> (IDIS) relativa al 2025.</p>
<p>Le <strong>domande</strong> possono essere presentate esclusivamente fino al 30 aprile 2026, attraverso il portale INPS (previa autenticazione con CIE, SPID, CNS o eIDAS), il Contact Center (numero verde 803 164 da fisso o 06 164164 da mobile) oppure tramite patronati. L&#8217;istruttoria delle domande partirà da maggio 2026, dopo la chiusura del servizio di presentazione.</p>
<p>L&#8217;indennità, introdotta in via permanente dal decreto legislativo 175/2023, è destinata a sostenere economicamente i lavoratori del settore dello spettacolo che svolgono prestazioni caratterizzate da strutturale discontinuità.</p>
<p>Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla <a href="http://www.patronatosias.it/dove-siamo/cerca-la-sede-piu-vicina/" target="_blank">nostra sede più vicina</a>.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Aggiornato il servizio per il nuovo Bonus mamme</title>
		<link>http://www.patronatosias.it/aggiornato-il-servizio-per-il-nuovo-bonus-mamme/</link>
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		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 14:49:16 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Con la circolare INPS 28 ottobre 2025, n. 139 e il messaggio 31 ottobre 2025, n. 3289 l’Istituto ha illustrato la disciplina del nuovo Bonus mamme, un contributo mensile di 40 euro destinato alle lavoratrici con almeno due figli. Con il messaggio 15 gennaio 2026, n. 147, si comunica una importante novità procedurale: le lavoratrici madri che hanno già presentato domanda possono [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con la <a href="https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.10.circolare-numero-139-del-28-10-2025_15059.html"><strong>circolare INPS 28 ottobre 2025, n. 139</strong></a> e il <a href="https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.10.messaggio-numero-3289-del-31-10-2025_15063.html"><strong>messaggio 31 ottobre 2025, n. 3289</strong></a> l’Istituto ha illustrato la disciplina del <strong>nuovo Bonus mamme</strong>, un contributo mensile di 40 euro destinato alle <strong>lavoratrici con almeno due figli</strong>.</p>
<p>Con il <a href="https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.01.messaggio-numero-147-del-15-01-2026_15136.html"><strong>messaggio 15 gennaio 2026, n. 147</strong></a>, si comunica una importante novità procedurale: le lavoratrici madri che hanno già presentato domanda possono ora inviare un&#8217;ulteriore istanza integrativa per i mesi eventualmente non inclusi nella richiesta precedente. La <strong>scadenza</strong> per questa <strong>domanda integrativa</strong> è fissata al <strong>31 gennaio 2026</strong>, stesso termine previsto anche per chi ha maturato i requisiti dopo il 9 dicembre 2025 ma entro il 31 dicembre 2025.</p>
<p>L&#8217;INPS inoltre precisa che, entro il 31 gennaio 2026, verranno effettuate <strong>ulteriori lavorazioni delle domande presentate entro il 9 dicembre 2025 che non hanno superato i primi controlli</strong> automatici: le interessate potranno verificare gli esiti della lavorazione e aggiornare le modalità di pagamento accedendo al <a href="https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.nuovo-bonus-mamme.html"><strong>servizio</strong></a> dedicato.</p>
<p>Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla <a href="http://www.patronatosias.it/dove-siamo/cerca-la-sede-piu-vicina/" target="_blank">nostra sede più vicina</a>.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>APE Sociale confermata per chi matura i requisiti entro l’anno</title>
		<link>http://www.patronatosias.it/ape-sociale-confermata-per-chi-matura-i-requisiti-entro-lanno/</link>
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		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 11:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[La legge di bilancio 2026 ha prorogato al 31 dicembre 2026 l’APE Sociale (anticipo pensionistico) per i lavoratori che maturino i requisiti entro tale data. Pertanto, con il messaggio 14 gennaio 2026, n. 128, l’INPS comunica agli interessati la riapertura della domanda per la verifica dei requisiti di accesso all’anticipo pensionistico. La domanda può essere presentata: direttamente dagli [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La legge di bilancio 2026 ha prorogato al 31 dicembre 2026 l’<strong>APE Sociale</strong> (anticipo pensionistico) per i lavoratori che maturino i requisiti entro tale data.</p>
<p>Pertanto, con il <a href="https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.01.messaggio-numero-128-del-14-01-2026_15135.html"><strong>messaggio 14 gennaio 2026, n. 128</strong></a>, l’INPS comunica agli interessati la riapertura della domanda per la <a href="https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.ape-sociale---anticipo-pensionistico---verifica-requisiti.html"><strong>verifica dei requisiti di accesso all’anticipo pensionistico</strong></a>.</p>
<p>La domanda può essere presentata:</p>
<ul>
<li>direttamente dagli interessati in possesso delle credenziali;</li>
<li>tramite del patronato;</li>
<li>tramite Contact Center Multicanale.</li>
</ul>
<p>I termini di <strong>scadenza</strong> per la presentazione delle domande di riconoscimento sono il <strong>31 marzo</strong>, il <strong>15 luglio</strong> e, comunque, non oltre il <strong>30 novembre 2026</strong>.</p>
<p>Per non perdere <strong>ratei di pensione</strong>, le persone che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio siano già in possesso dei requisiti e delle condizioni previste <strong>devono presentare</strong>, contestualmente, anche la <a href="https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.50302.ape-sociale---anticipo-pensionistico---domanda.html"><strong>domanda di APE sociale</strong></a>.</p>
<p>Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla <a href="http://www.patronatosias.it/dove-siamo/cerca-la-sede-piu-vicina/" target="_blank">nostra sede più vicina</a>.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Dichiarazione redditi (anno 2023): obbligo invio entro il 28 febbraio</title>
		<link>http://www.patronatosias.it/dichiarazione-redditi-anno-2023-obbligo-invio-entro-il-28-febbraio/</link>
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		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 14:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[I pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito sono tenuti a trasmettere all’INPS la propria dichiarazione reddituale entro il termine del 28 febbraio 2026, al fine di mantenere correttamente il proprio trattamento pensionistico. L’adempimento riguarda i redditi relativi all’anno 2023 e può essere effettuato comodamente da casa, in autonomia oppure con l’aiuto di familiari o persone [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito sono tenuti a <strong>trasmettere all’INPS la propria dichiarazione reddituale entro il termine del 28 febbraio 2026</strong>, al fine di mantenere correttamente il proprio trattamento pensionistico.</p>
<p>L’adempimento riguarda i redditi relativi all’anno 2023 e può essere effettuato comodamente da casa, in autonomia oppure con l’aiuto di familiari o persone di fiducia, utilizzando il <strong>servizio RED Precompilato</strong>, disponibile online nell’area riservata <strong>MyINPS</strong>.</p>
<p>Attraverso il <a href="https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-strumenti.la-dichiarazione-della-situazione-reddituale-red--50574.la-dichiarazione-della-situazione-reddituale-red-.html"><strong>servizio RED Precompilato</strong></a>, <strong>il pensionato può</strong> <strong>verificare i dati reddituali già comunicati negli anni precedenti, confermarli oppure rettificarli e integrarli</strong>, con il supporto di un assistente virtuale che fornisce indicazioni utili durante la compilazione. Questo consente di semplificare l’adempimento e ridurre il rischio di errori o omissioni che potrebbero incidere sulle prestazioni collegate al reddito.</p>
<p>Per accompagnare i pensionati nell’adempimento dell’obbligo, <strong>INPS mette a disposizione anche una video guida personalizzata e interattiva</strong>, rivolta ai pensionati che non risultano aver ancora comunicato i redditi rilevanti per l’anno 2023.</p>
<p>La video guida spiega in modo semplice:</p>
<ul>
<li>perché è necessario inviare la dichiarazione reddituale entro il 28 febbraio 2026;</li>
<li>quali redditi devono essere comunicati;</li>
<li>come utilizzare il servizio RED Precompilato online;</li>
<li>quali sono le conseguenze in caso di mancato invio.</li>
</ul>
<p>Al termine del video, un collegamento diretto consente di accedere immediatamente al servizio RED Precompilato, facilitando il passaggio dall’informazione all’azione.</p>
<p>Quest’anno sono circa <strong>680mila i pensionati</strong> che possono accedere alla video guida personalizzata, disponibile nell’area riservata MyINPS, tramite:</p>
<ul>
<li><strong>il portale</strong>, accedendo a <a href="https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-strumenti.myinps.html"><strong>MyINPS</strong></a> previa autenticazione con credenziali, utilizzando il link presente in calce all’avviso nella sezione “Notifiche”, segnalato via SMS o email a tutti gli utenti che hanno comunicato all’Istituto i propri contatti;</li>
<li><strong>l’app INPS mobile</strong>, previa autenticazione, aprendo la sezione “Notifiche” e utilizzando il link per visualizzare la video guida, presente in calce all’avviso;</li>
<li><strong>l’app IO</strong>, previa autenticazione, aprendo la notifica inviata all’utente contenente il link di accesso alla video guida;</li>
<li><strong>il</strong> <strong>QR-Code</strong> o il link riportati nella lettera di sollecito Dichiarazione RED.</li>
</ul>
<p>La video guida, oltre a ricordare la scadenza per l’invio, le diverse modalità di trasmissione della dichiarazione per l’anno reddito 2022, le modalità per gli espatriati prima e dopo il 2022, comunica anche la possibilità di verificare, tramite il servizio “<a href="https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-strumenti.consulente-digitale-delle-pensioni-58558.consulente-digitale-delle-pensioni.html"><strong>Consulente digitale delle pensioni</strong></a>”, l’eventuale diritto a ulteriori prestazioni.</p>
<p>Grazie a questo servizio di comunicazione digitale, progettato ed erogato per la prima volta nel 2022 nell’ambito del progetto PNRR “Sistema di comunicazione organizzativa personalizzata per gli utenti”, l’Istituto ha registrato un incremento progressivo della percentuale delle dichiarazioni reddituali rientrate, con conseguente significativa riduzione delle sospensioni e revoche delle prestazioni collegate al reddito.</p>
<p>L’incremento delle dichiarazioni rientrate con la video guida personalizzata è collegato alla <strong>crescita dell’uso del servizio RED Precompilato accessibile dal pulsante in fondo al video</strong>: il tasso delle dichiarazioni reddituali pervenute online a seguito delle campagne solleciti è cresciuto <strong>dal 4,20%</strong> (dato della campagna solleciti anno reddito 2018, prima del rilascio del servizio di video guida personalizzata) al <strong>7,59%</strong> (dato campagna solleciti con video guida anno reddito 2022).</p>
<p>Nella <a href="https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/video-personalizzati-e-guide-interattive/video-personalizzati-e-interattivi/video-guida-sollecito-dichiarazione-reddituale-per-pensionati.html"><strong>pagina di presentazione della video guida</strong></a>, sono disponibili lo <a href="https://youtu.be/qjbaye6vxl4"><strong>spot del servizio</strong></a> e il <a href="https://www.inps.it/content/dam/inps-site/pdf/allegati/Poster_a_colori_per_pensionati_destinatari_sollecito_Dichiarazione_RED_campagna_solleciti_2024_anno_reddito_2023.pdf"><strong>poster sulle modalità di accesso</strong></a> (pdf 366KB).</p>
<p>Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il <a href="https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.12.messaggio-numero-3956-del-29-12-2025_15123.html"><strong>messaggio 29 dicembre 2025, n. 3956</strong></a>.</p>
<p>Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla <a href="http://www.patronatosias.it/dove-siamo/cerca-la-sede-piu-vicina/" target="_blank">nostra sede più vicina</a>.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Gestione Separata, artigiani e commercianti: nuovo servizio per gestione deleghe</title>
		<link>http://www.patronatosias.it/gestione-separata-artigiani-e-commercianti-nuovo-servizio-per-gestione-deleghe/</link>
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		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 11:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[L’Istituto, con il messaggio 12 gennaio 2026, n. 104, informa che, a partire dal 15 gennaio 2026, gli intermediari abilitati ai sensi della legge 12/1979 – tra cui consulenti del lavoro, commercialisti, esperti contabili e avvocati – potranno accedere a un punto unico per la gestione delle deleghe relative ai lavoratori autonomi e committenti. Il nuovo sistema consente [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’Istituto, con il <a href="https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.01.messaggio-numero-104-del-12-01-2026_15134.html"><strong>messaggio 12 gennaio 2026, n. 104</strong></a>, informa che, a partire dal <strong>15 gennaio 2026</strong>, gli intermediari abilitati ai sensi della legge 12/1979 – tra cui consulenti del lavoro, commercialisti, esperti contabili e avvocati – potranno accedere a un <strong>punto unico per la gestione delle deleghe relative ai lavoratori autonomi e committenti</strong>.</p>
<p>Il nuovo sistema consente di creare deleghe indirette associate direttamente alle posizioni contributive presenti nell&#8217;<strong>Anagrafica Unica del Contribuente</strong>. Inoltre, il <a href="https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.50153.gestione-delle-deleghe-di-artigiani-e-commercianti-iscritti-alle-gestioni-speciali-ago-di-committenti-e-professionisti-iscritti-alla-gestione-separata.html"><strong>servizio</strong></a> consente di gestire in modo centralizzato le deleghe per le posizioni contributive di artigiani, commercianti e professionisti della Gestione Separata, utilizzando lo stesso portale già attivo per aziende e dipendenti.</p>
<p>Gli intermediari, ora, possono creare tre tipologie di delega:</p>
<ul>
<li><strong>delega per artigiani e commercianti</strong>, per la gestione delle singole posizioni contributive;</li>
<li><strong>delega totale per committenti</strong>, valida per tutti i lavoratori parasubordinati della posizione;</li>
<li><strong>delega parziale per committenti</strong>, limitata a un numero specifico di lavoratori parasubordinati.</li>
</ul>
<p>Il processo è semplice e completamente digitale: l&#8217;intermediario accede al portale, inserisce il <strong>codice fiscale del soggetto contribuente</strong> e seleziona la <strong>posizione contributiva di interesse</strong>. Dopo aver compilato il modulo e ottenuto la firma del titolare o rappresentante legale, può attivare autonomamente la delega. Il sistema invia automaticamente una comunicazione via PEC o email al titolare della posizione.</p>
<p>Le deleghe <strong>diventano operative dal giorno successivo all&#8217;attivazione</strong> e possono prevedere una data di scadenza opzionale. Gli intermediari mantengono piena autonomia nella gestione e possono <strong>revocare le deleghe in qualsiasi momento</strong> o modificarle previa revoca e nuova creazione.</p>
<p>L&#8217;Istituto, inoltre, comunica che a breve <strong>il sistema sarà accessibile anche a tributaristi e associazioni di categoria</strong>, con specifiche limitazioni operative. Per di più, i titolari delle posizioni contributive potranno delegare direttamente persone di fiducia attraverso il <strong>Cassetto previdenziale</strong>.</p>
<p>Per agevolare la transizione, è garantita la possibilità di utilizzare le modalità attuali<strong> ancora per tre mesi dalla pubblicazione del messaggio</strong>, dopo i quali il vecchio sistema sarà definitivamente dismesso.</p>
<p>Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla <a href="http://www.patronatosias.it/dove-siamo/cerca-la-sede-piu-vicina/" target="_blank">nostra sede più vicina</a>.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Contributi previdenziali e assistenziali: conguaglio 2025</title>
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		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 14:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Con la circolare INPS 30 dicembre 2025, n. 156, l’Istituto fornisce indicazioni sulle modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative al 2025, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche relativamente alla misura degli elementi variabili della retribuzione. In particolare, sono illustrate le modalità di rendicontazione di: elementi variabili della retribuzione; massimale contributivo e pensionabile; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con la <a href="https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.12.circolare-numero-156-del-30-12-2025_15125.html"><strong>circolare INPS 30 dicembre 2025, n. 156</strong></a>, l’Istituto fornisce indicazioni sulle modalità da seguire per lo svolgimento <strong>delle operazioni di conguaglio</strong>, relative al <strong>2025</strong>, finalizzate alla corretta quantificazione dell’<strong>imponibile contributivo</strong>, anche relativamente alla misura degli elementi variabili della retribuzione.</p>
<p>In particolare, sono illustrate le modalità di rendicontazione di:</p>
<ul>
<li>elementi variabili della retribuzione;</li>
<li>massimale contributivo e pensionabile;</li>
<li>contributo aggiuntivo IVS dell’1%;</li>
<li>conguagli sui contributi versati sui compensi per ferie a seguito della fruizione delle stesse;</li>
<li><em>fringe benefit</em> esenti non superiori al limite di 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti ed elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico per l’anno 2025;</li>
<li>mance elargite ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;</li>
<li>auto aziendali a uso promiscuo;</li>
<li>prestiti ai dipendenti;</li>
<li>conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;</li>
<li>rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;</li>
<li>gestione delle operazioni societarie.</li>
</ul>
<p>I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio:</p>
<ul>
<li><strong>entro il 16 gennaio 2026</strong>, con la denuncia di competenza di dicembre 2025;</li>
<li><strong>entro il 16 febbraio 2026</strong>, con la denuncia di competenza di gennaio 2026.</li>
</ul>
<p>Tutte le informazioni sono disponibili nella circolare.</p>
<p>Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla <a href="http://www.patronatosias.it/dove-siamo/cerca-la-sede-piu-vicina/" target="_blank">nostra sede più vicina</a>.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Pensioni 2026: i nuovi importi e le date di pagamento</title>
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		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 15:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto interministeriale 19 novembre 2025, ha definito i parametri per la perequazione delle pensioni (l&#8217;adeguamento al costo della vita) per il biennio 2025-2026. In attuazione di tale decreto, in vista del nuovo anno, l&#8217;INPS ha portato a termine le operazioni di rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto interministeriale 19 novembre 2025, ha definito i parametri per la <strong>perequazione delle pensioni</strong> (l&#8217;adeguamento al costo della vita) per il biennio 2025-2026.</p>
<p>In attuazione di tale decreto, in vista del nuovo anno, l&#8217;INPS ha portato a termine le operazioni di rinnovo delle <strong>pensioni</strong>, delle <strong>prestazioni assistenziali</strong> e delle <strong>prestazioni di accompagnamento alla pensione</strong> per il 2026.</p>
<p>In particolare, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l&#8217;anno 2024 è determinata in misura pari a <strong>+0,8% dal 1° gennaio 2025</strong>.</p>
<p>Poiché questo valore conferma quanto già applicato in via provvisoria, <strong>non è previsto alcun conguaglio</strong> per i pensionati nel corso del 2025. Il trattamento minimo per i lavoratori dipendenti e autonomi è confermato a <strong>603,40 euro mensili</strong>.</p>
<p>A partire dal <strong>1° gennaio 2026</strong>, le pensioni subiranno invece un incremento provvisorio dell&#8217;<strong>1,4%</strong>; questo aumento serve a contrastare l&#8217;inflazione registrata nel corso del 2025, salvo conguaglio che verrà effettuato l&#8217;anno successivo.</p>
<p>La <a href="https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.12.circolare-numero-153-del-19-12-2025_15109.html"><strong>circolare INPS 19 dicembre 2025, n. 153</strong></a> definisce i valori provvisori del <strong>trattamento minimo</strong> del 2026 e ricorda che l’importo di quest’ultimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito per il medesimo anno.</p>
<p>A partire dal 1° gennaio 2026, la <strong>rivalutazione provvisoria</strong> fissata al +1,4%, verrà dunque applicata in misura piena agli assegni fino a quattro volte il trattamento minimo e in misura ridotta per gli importi superiori; le pensioni minime raggiungono la nuova soglia base di <strong>611,85 euro mensili</strong> (pari a circa 7.954 euro annui).</p>
<p>Resta confermato il calendario dei pagamenti delle pensioni che, per il solo mese di gennaio 2026, coincide con il secondo giorno bancabile: le somme saranno pertanto disponibili dal <strong>3 gennaio</strong>, per chi riscuote tramite Poste Italiane, e dal<strong> 5 gennaio</strong>, per chi riscuote tramite istituti bancari.</p>
<p>Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla <a href="http://www.patronatosias.it/dove-siamo/cerca-la-sede-piu-vicina/" target="_blank">nostra sede più vicina</a>.</p>
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		<title>Assegno unico e universale: l’Osservatorio con i dati di dicembre 2025</title>
		<link>http://www.patronatosias.it/assegno-unico-e-universale-losservatorio-con-i-dati-di-dicembre-2025/</link>
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		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 08:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Nei primi 11 mesi del 2025, sono stati erogati alle famiglie assegni per 18,1 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,9 miliardi del 2024. Sono i dati contenuti nell’aggiornamento dell’Osservatorio statistico sull’Assegno unico e universale (AUU) pubblicato oggi. L’Osservatorio fornisce un quadro completo delle informazioni statistiche essenziali sui beneficiari della misura e sui relativi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nei primi 11 mesi del 2025, sono stati erogati alle famiglie assegni per <strong>18,1 miliardi </strong>di euro, che si aggiungono ai <strong>19,9 miliardi </strong>del 2024.</p>
<p>Sono i dati contenuti nell’aggiornamento dell’<a href="https://www.inps.it/it/it/dati-e-bilanci/osservatori-statistici-e-altre-statistiche/dati-cartacei---auu.html"><strong>Osservatorio statistico sull’Assegno unico e universale (AUU)</strong></a> pubblicato oggi. L’Osservatorio fornisce un quadro completo delle informazioni statistiche essenziali sui beneficiari della misura e sui relativi valori economici con riferimento al periodo compreso<strong> tra gennaio 2024 e novembre 2025</strong>.</p>
<p>Sono <strong>6.279.392 </strong>i nuclei familiari che hanno ricevuto l’assegno nel 2025, per un totale di <strong>9.935.828 </strong>figli: l’importo medio per figlio a novembre 2025, comprensivo delle maggiorazioni applicabili, si attesta sui <strong>174 euro</strong>, e va da circa <strong>58 euro</strong> per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (che, per il 2025, è pari a 45.939,56 euro), a <strong>224 euro</strong> per la classe di ISEE minima (17.227,33 euro per il 2025).</p>
<p>Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla <a href="http://www.patronatosias.it/dove-siamo/cerca-la-sede-piu-vicina/" target="_blank">nostra sede più vicina</a>.</p>
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