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	<title>Patronato SIAS &#187; admin</title>
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	<description>Servizio Italiano Assistenza Sociale</description>
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		<title>Assegno di Inclusione 2026: ecco quando arrivano i soldi sulla carta</title>
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		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 14:40:04 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[È uscito il calendario ufficiale dei pagamenti dell&#8217;Assegno di Inclusione (ADI) per il 2026. Se stai aspettando il primo accredito o vuoi sapere quando ti arriveranno i soldi ogni mese, ecco tutte le date da segnare. Quando arriva il primo pagamento (e gli arretrati) Se hai appena fatto domanda e l&#8217;INPS ha verificato che hai [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>È uscito il calendario ufficiale dei pagamenti dell&#8217;Assegno di Inclusione (ADI) per il 2026. Se stai aspettando il primo accredito o vuoi sapere quando ti arriveranno i soldi ogni mese, ecco tutte le date da segnare.</p>
<p>Quando arriva il primo pagamento (e gli arretrati)</p>
<p>Se hai appena fatto domanda e l&#8217;INPS ha verificato che hai tutti i requisiti e hai firmato il Patto di Attivazione Digitale (PAD), il tuo primo pagamento arriverà in una di queste date:</p>
<p>15 gennaio 2026</p>
<p>14 febbraio 2026</p>
<p>13 marzo 2026</p>
<p>15 aprile 2026</p>
<p>15 maggio 2026</p>
<p>16 giugno 2026</p>
<p>15 luglio 2026</p>
<p>14 agosto 2026</p>
<p>15 settembre 2026</p>
<p>15 ottobre 2026</p>
<p>13 novembre 2026</p>
<p>15 dicembre 2026</p>
<p>Insieme al primo pagamento, riceverai anche eventuali mensilità arretrate che ti spettano.</p>
<p>I rinnovi mensili: quando arrivano i soldi ogni mese</p>
<p>Per chi ha già l&#8217;Assegno di Inclusione attivo, ecco quando verranno ricaricate le carte ogni mese (sempre che i requisiti siano confermati):</p>
<p>27 gennaio 2026</p>
<p>27 febbraio 2026</p>
<p>27 marzo 2026</p>
<p>28 aprile 2026</p>
<p>27 maggio 2026</p>
<p>26 giugno 2026</p>
<p>28 luglio 2026</p>
<p>27 agosto 2026</p>
<p>25 settembre 2026</p>
<p>27 ottobre 2026</p>
<p>27 novembre 2026</p>
<p>23 dicembre 2026</p>
<p>Ricorda: i pagamenti arrivano solo se l&#8217;INPS verifica che hai ancora tutti i requisiti richiesti. Tieni sempre aggiornati i tuoi dati e rispetta gli impegni del Patto di Attivazione Digitale.</p>
<p>Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla <a href="http://www.patronatosias.it/dove-siamo/cerca-la-sede-piu-vicina/" target="_blank">nostra sede più vicina</a>.</p>
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		<title>Gestione Separata: novità sulla ricongiunzione dei contributi</title>
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		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 13:28:23 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronatosias.it/?p=3569</guid>
		<description><![CDATA[Con la circolare INPS 9 febbraio 2026, n. 15, l&#8217;Istituto aggiorna le regole sulla ricongiunzione dei contributi tra la Gestione Separata e gli enti privati di previdenza obbligatoria. La principale novità riguarda la possibilità di effettuare la ricongiunzione sia in entrata, dall&#8217;ente pensionistico privato verso la Gestione Separata, che in uscita, dalla Gestione Separata verso la cassa professionale. La ricongiunzione resta regolata dalla [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con la <a href="https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.02.circolare-numero-15-del-09-02-2026_15163.html"><strong>circolare INPS 9 febbraio 2026, n. 15</strong></a>, l&#8217;Istituto aggiorna le regole sulla <strong>ricongiunzione</strong> <strong>dei contributi</strong> tra la<strong> </strong>Gestione Separata e gli enti privati di previdenza obbligatoria.</p>
<p>La principale novità riguarda la possibilità di effettuare la <strong>ricongiunzione</strong> <strong>sia in entrata</strong>, dall&#8217;ente pensionistico privato verso la Gestione Separata, <strong>che in uscita</strong>, dalla Gestione Separata verso la cassa professionale.</p>
<p>La ricongiunzione resta regolata dalla legge 45/1990, salvo le specifiche introdotte per la Gestione Separata, che opera interamente con il <strong>sistema di calcolo contributivo</strong>.</p>
<p>Sono esclusi dalla ricongiunzione i periodi già utilizzati per il conseguimento di un trattamento pensionistico e quelli anteriori al 1° aprile 1996, data in cui la Gestione Separata è diventata operativa.</p>
<p>La circolare specifica le modalità di calcolo dell’onere necessario a trasferire i contributi verso la Gestione Separata.</p>
<p>Tali disposizioni si applicano dal giorno di pubblicazione della circolare sia alle nuove domande, sia alle domande e ai ricorsi ancora in fase di definizione.</p>
<p>Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla <a href="http://www.patronatosias.it/dove-siamo/cerca-la-sede-piu-vicina/" target="_blank">nostra sede più vicina</a>.</p>
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		<title>Gestioni artigiani e commercianti: i contributi per il 2026</title>
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		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 15:45:01 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Con la circolare INPS 9 febbraio 2026, n. 14, l’Istituto indica gli importi dei contributi dovuti per il 2026, dagli iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti. Le aliquote contributive di finanziamento delle gestioni pensionistiche sono fissate al 24% per tutti i titolari e collaboratori. Gli artigiani e gli esercenti delle attività commerciali, over 65 già pensionati presso le gestioni dell’Istituto, continuano a [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con la <a href="https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.02.circolare-numero-14-del-09-02-2026_15162.html"><strong>circolare INPS 9 febbraio 2026, n. 14</strong></a>, l’Istituto indica gli importi dei <strong>contributi dovuti per il 2026</strong>,<strong> </strong>dagli iscritti alle <strong>Gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti</strong>.<br /> Le <strong>aliquote contributive</strong> di finanziamento delle gestioni pensionistiche sono fissate al <strong>24%</strong> per tutti i titolari e collaboratori.<br /> Gli artigiani e gli esercenti delle attività commerciali, <strong>over 65 già pensionati</strong> presso le gestioni dell’Istituto, continuano a beneficiare anche nel 2026 della riduzione del 50% dei contributi dovuti (legge 27 dicembre 1997, n. 449).</p>
<p>Si ricorda che l’aliquota contributiva aggiuntiva,<strong> </strong>dovuta per finanziare l’<strong>indennizzo in caso di cessazione dell’attività commerciale</strong> senza aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia, è pari allo 0,48%. È dovuto, inoltre, un contributo per le <strong>prestazioni di maternità</strong> stabilito nella misura di 0,62 euro mensili.<br /> Pertanto, le aliquote di tutti i titolari, coadiuvanti o coadiutori, risultano il <strong>24%</strong> per gli artigiani e il <strong>24,48%</strong> per i commercianti.<br /> La circolare specifica, infine, la contribuzione dovuta sui minimali e sui massimali di reddito.<br /> I contributi devono essere versati entro le scadenze indicate nella stessa circolare, mediante i modelli F24 disponibili accedendo al <a href="https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-aree-tematiche.cassetto-previdenziale-artigiani-e-commercianti-50241.cassetto-previdenziale-artigiani-e-commercianti.html"><strong>Cassetto previdenziale artigiani e commercianti</strong></a>.</p>
<p>Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla <a href="http://www.patronatosias.it/dove-siamo/cerca-la-sede-piu-vicina/" target="_blank">nostra sede più vicina</a>.</p>
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		<title>Riduzione IRPEF e incremento delle maggiorazioni sociali</title>
		<link>http://www.patronatosias.it/riduzione-irpef-e-incremento-delle-maggiorazioni-sociali-2/</link>
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		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 10:40:38 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[A seguito delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2026, pubblicata il 30 dicembre scorso, l’INPS ha prontamente avviato le attività necessarie per assicurare, già a partire dal mese di marzo prossimo, l’applicazione delle seguenti nuove misure: la riduzione della seconda aliquota IRPEF dal 35% al 33% per lo scaglione di reddito oltre 28.000 euro e fino [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A seguito delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2026, pubblicata il 30 dicembre scorso, l’INPS ha prontamente avviato le attività necessarie per assicurare, già a partire dal mese di marzo prossimo, l’applicazione delle seguenti nuove misure:</p>
<ul>
<li>la <strong>riduzione della seconda aliquota IRPEF dal 35% al 33%</strong> per lo scaglione di reddito oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro per i titolari di pensioni e di prestazioni di accompagnamento alla pensione (art. 1, comma 3);</li>
<li>l’<strong>incremento strutturale delle maggiorazioni sociali</strong>, riconosciute ai pensionati di età pari o superiore a 70 anni e agli invalidi civili totali maggiorenni.</li>
</ul>
<p>A marzo, sia per la riduzione IRPEF sul secondo scaglione di reddito che per l’incremento mensile della maggiorazione sociale, verranno pagati anche i conguagli a credito relativi agli importi spettanti a gennaio e febbraio 2026.</p>
<p>Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla <a href="http://www.patronatosias.it/dove-siamo/cerca-la-sede-piu-vicina/" target="_blank">nostra sede più vicina</a>.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Lavoratori domestici: i contributi dovuti per il 2026</title>
		<link>http://www.patronatosias.it/lavoratori-domestici-i-contributi-dovuti-per-il-2026/</link>
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		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 11:24:50 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[L’ISTAT ha comunicato la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo, nella misura dell’1,4%, per le famiglie di operai e di impiegati tra il periodo gennaio-dicembre 2024 e il periodo gennaio-dicembre 2025. Sono state determinate, quindi, le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per il 2026 per i lavoratori domestici. Nella circolare INPS 3 febbraio 2026, n. 9 vengono riportate [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’ISTAT ha comunicato la variazione percentuale dell’<strong>indice dei prezzi al consumo</strong>, nella <strong>misura dell’1,4%</strong>, per le famiglie di operai e di impiegati tra il periodo gennaio-dicembre 2024 e il periodo gennaio-dicembre 2025.</p>
<p>Sono state determinate, quindi, le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i <strong>contributi dovuti per il 2026</strong> per i <strong>lavoratori domestici</strong>.</p>
<p>Nella <a href="https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.02.circolare-numero-9-del-03-02-2026_15154.html"><strong>circolare INPS 3 febbraio 2026, n. 9</strong></a> vengono riportate le tabelle dettagliate con gli importi dei contributi dovuti <strong>dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026</strong>.</p>
<p>Gli esoneri previsti dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, che garantiscono una minore aliquota contributiva per l&#8217;<strong>Assicurazione Sociale per l&#8217;Impiego (ASpI)</strong>, per i datori di lavoro soggetti al contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari), resteranno in vigore.</p>
<p>In particolare, per i contratti a tempo determinato, si applicherà un <strong>contributo addizionale dell&#8217;1,4%</strong> sulla retribuzione imponibile. Il contributo non si applica nei casi di lavoratori assunti per sostituire colleghi assenti.</p>
<p>Inoltre, si ricorda che la legge di bilancio 2025 ha introdotto la possibilità per i lavoratori dipendenti di rinunciare all&#8217;accredito dei contributi a proprio carico, a condizione di aver maturato, <strong>entro il 31 dicembre 2025</strong>,<strong> </strong>i requisiti minimi per la pensione anticipata flessibile previsti dall&#8217;articolo 14.1, decreto-legge 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (62 anni di età e 41 anni di contributi). Questo significa che i datori di lavoro non dovranno più versare la quota a carico del lavoratore per l&#8217;Assicurazione Generale Obbligatoria, a partire dalla prima scadenza utile per il pensionamento. </p>
<p>La legge di bilancio 2026 ha previsto che la disposizione di cui all&#8217;articolo 1, comma 286, legge 197/2022, come sostituita dall’articolo 1, comma 161, legge 207/2024, si applica anche con riferimento ai lavoratori dipendenti che maturino, <strong>entro il 31 dicembre 2026</strong>, i requisiti minimi previsti dall&#8217;articolo 24, comma 10, decreto-legge 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (per il 2026, anzianità contributiva pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne) e che scelgano di proseguire l’attività lavorativa dipendente.</p>
<p>Pertanto, i <strong>datori di lavoro</strong> non dovranno più versare la quota di contributi, a carico del lavoratore, per l’Assicurazione Generale Obbligatoria, ove il lavoratore stesso, al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2026, dei requisiti minimi per la pensione anticipata ordinaria, scelga di rinunciare all’accredito dei contributi e di proseguire l’attività lavorativa.</p>
<p>Per il 2026, le nuove fasce di retribuzione oraria e gli importi dei contributi sono stati definiti, con dettagli specifici per le retribuzioni effettive e convenzionali.</p>
<p>Ad esempio, per le <strong>retribuzioni</strong> fino a 9,61 euro l’ora, l&#8217;importo del contributo orario, comprensivo della quota CUAF, sarà di 1,70 euro, mentre per retribuzioni superiori a 11,70 euro l’ora, il contributo sarà di 2,34 euro. Maggiori dettagli sulla nuova normativa e sulle modalità di presentazione della relativa domanda saranno forniti in una circolare successiva.</p>
<p>Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla <a href="http://www.patronatosias.it/dove-siamo/cerca-la-sede-piu-vicina/" target="_blank">nostra sede più vicina</a>.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Gestione Separata: le aliquote contributive per il 2026</title>
		<link>http://www.patronatosias.it/gestione-separata-le-aliquote-contributive-per-il-2026/</link>
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		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 09:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Con la circolare INPS 3 febbraio 2026, n. 8, l’Istituto comunica le aliquote e il valore minimale e massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti nel 2026 dagli iscritti alla Gestione Separata. La circolare fissa le aliquote contributive, previdenziali e assicurative, dovute da: parasubordinati e committenti (collaboratori e figure assimilate, magistrati onorari a esaurimento, lavoratori nel settore dello sport dilettantistico); liberi professionisti (compresi i professionisti [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con la <a href="https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.02.circolare-numero-8-del-03-02-2026_15153.html"><strong>circolare INPS 3 febbraio 2026, n. 8</strong></a>, l’Istituto comunica le aliquote e il valore minimale e massimale del reddito erogato per il <strong>calcolo dei</strong> <strong>contributi</strong> dovuti nel <strong>2026</strong> dagli iscritti alla <strong>Gestione Separata</strong>.</p>
<p>La circolare fissa le <strong>aliquote contributive</strong>,<strong> previdenziali </strong>e<strong> assicurative</strong>, dovute da:</p>
<ul>
<li><strong>parasubordinati e committenti</strong> (collaboratori e figure assimilate, magistrati onorari a esaurimento, lavoratori nel settore dello sport dilettantistico);</li>
<li><strong>liberi professionisti</strong> (compresi i professionisti del settore sportivo dilettantistico). </li>
</ul>
<p>La circolare, inoltre, specifica le percentuali di ripartizione dell’onere contributivo.</p>
<p>Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla <a href="http://www.patronatosias.it/dove-siamo/cerca-la-sede-piu-vicina/" target="_blank">nostra sede più vicina</a>.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Assegno unico 2026: presentazione domanda e aggiornamento importi</title>
		<link>http://www.patronatosias.it/assegno-unico-2026-presentazione-domanda-e-aggiornamento-importi/</link>
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		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 13:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;Istituto conferma che per il 2026 non sarà necessario presentare una nuova domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) per chi ha già una pratica in stato &#8220;accolta&#8220;. La prestazione sarà erogata d&#8217;ufficio in continuità, salvo che la domanda precedente non sia decaduta, revocata o respinta. Con la circolare INPS 30 gennaio 2026, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Istituto conferma che per il 2026 non sarà necessario presentare una nuova domanda di <a href="https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.assegno-unico-e-universale-per-i-figli-a-carico---simulazione.assegno-unico-e-universale-per-i-figli-a-carico---simulazione1.html"><strong>Assegno unico e universale per i figli a carico</strong></a> (AUU) per chi ha già una pratica in stato &#8220;<strong>accolta</strong>&#8220;. La prestazione sarà erogata d&#8217;ufficio in continuità, salvo che la domanda precedente non sia decaduta, revocata o respinta.</p>
<p>Con la <a href="https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.01.circolare-numero-7-del-30-01-2026_15152.html"><strong>circolare INPS 30 gennaio 2026, n. 7</strong></a> l’Istituto, inoltre, informa che <strong>gli importi e le soglie ISEE sono stati rivalutati dell&#8217;1,4%</strong> in base all&#8217;inflazione ISTAT. Le mensilità dell’AUU saranno erogate con i valori aggiornati a partire dalla mensilità di <strong>febbraio 2026</strong>. Gli adeguamenti relativi alla mensilità di gennaio 2026 saranno pagati a partire dalla mensilità di marzo 2026.</p>
<p><strong>Dal 1° gennaio 2026 si applica il nuovo ISEE</strong>, per prestazioni familiari e per l&#8217;inclusione, che sarà utilizzato per calcolare l&#8217;AUU da marzo 2026. Per <strong>gennaio</strong> e <strong>febbraio</strong> si usa l&#8217;<strong>ISEE valido al 31 dicembre 2025</strong>.</p>
<p>Si ricorda che <strong>senza ISEE valido dal mese di marzo 2026</strong>, l&#8217;assegno sarà erogato negli <strong>importi minimi</strong>; presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) entro il 30 giugno 2026, <strong>si avrà diritto agli arretrati da marzo</strong>.<br /> L&#8217;ISEE può essere ottenuto rapidamente in modalità precompilata tramite il <a href="https://servizi2.inps.it/servizi/PortaleUnicoIsee"><strong>Portale unico ISEE</strong></a> o l&#8217;app <a href="https://www.inps.it/it/it/dettaglio-app-mobile.app-mobile.inps-mobile.html"><strong>INPS Mobile.</strong></a></p>
<p>Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla <a href="http://www.patronatosias.it/dove-siamo/cerca-la-sede-piu-vicina/" target="_blank">nostra sede più vicina</a>.</p>
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		<title>Lavoratori dipendenti: limite minimo di retribuzione giornaliera 2026</title>
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		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 11:36:34 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Con la circolare INPS 30 gennaio 2026, n. 6 l’Istituto ha reso noti i nuovi valori retributivi e contributivi in vigore dal 1° gennaio 2026. Questi aggiornamenti riguardano sia i lavoratori dipendenti che specifiche categorie professionali, introducendo novità rilevanti in materia di retribuzione minima giornaliera e di limiti per fringe benefit e buoni pasto. Il minimale di retribuzione giornaliera per il [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con la <a href="https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.01.circolare-numero-6-del-30-01-2026_15151.html"><strong>circolare INPS 30 gennaio 2026, n. 6</strong></a> l’Istituto ha reso noti i <strong>nuovi valori retributivi e contributivi</strong> in vigore dal 1° gennaio 2026. Questi aggiornamenti riguardano sia i lavoratori dipendenti che specifiche categorie professionali, introducendo novità rilevanti in materia di retribuzione minima giornaliera e di limiti per fringe benefit e buoni pasto.</p>
<p>Il <strong>minimale di retribuzione giornaliera</strong> per il 2026 è stato fissato a 58,13 euro, corrispondente al 9,5% del trattamento minimo di pensione FPLD, che ammonta a 611,85 euro mensili. Questo parametro rappresenta la soglia minima che le retribuzioni giornaliere devono rispettare, garantendo così una base di tutela per i lavoratori dipendenti.</p>
<p>Un’altra novità importante riguarda il <strong>massimale annuo della base contributiva</strong>, che per il 2026 raggiunge i 122.295 euro. Inoltre, sulle retribuzioni che superano i 56.224 euro annui (equivalenti a 4.685 euro mensili), si applica un’aliquota contributiva aggiuntiva dell’1%. Queste soglie sono fondamentali per il <strong>calcolo dei contributi previdenziali</strong> e incidono direttamente sul trattamento contributivo di molti lavoratori.</p>
<p>Per quanto riguarda i <strong>fringe benefit</strong>, viene confermato il limite di 1.000 euro annui, che sale a 2.000 euro per i lavoratori con figli, per l’insieme di beni, servizi e rimborsi utenze erogati dall’azienda. I buoni pasto elettronici restano esenti da imposizione fiscale fino a un massimo di 10 euro per ogni ticket.</p>
<p>La circolare, inoltre, informa che sono stati aggiornati anche i valori specifici per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi. Per queste categorie, il massimale giornaliero viene fissato rispettivamente a 892 euro per gli artisti e 392 euro per gli sportivi.</p>
<p>I datori di lavoro hanno la possibilità di regolarizzare i contributi relativi al mese di gennaio 2026 entro il terzo mese successivo alla pubblicazione della relativa circolare INPS, senza incorrere in oneri aggiuntivi.</p>
<p>Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla <a href="http://www.patronatosias.it/dove-siamo/cerca-la-sede-piu-vicina/" target="_blank">nostra sede più vicina</a>.</p>
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		<title>Integrazione salariale, assegni, disoccupazione e fondi: importi 2026</title>
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		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 09:25:34 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[La circolare INPS 28 gennaio 2026, n. 4 riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2026, dell’importo massimo dei trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS e CISOA), dell’Assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali, dell’Assegno di integrazione salariale e dell’Assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’Assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.01.circolare-numero-4-del-28-01-2026_15147.html"><strong>circolare INPS 28 gennaio 2026, n. 4</strong></a> riporta la misura, in vigore dal <strong>1° gennaio 2026</strong>, dell’importo massimo dei trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS e CISOA), dell’Assegno di integrazione salariale del <strong>FIS</strong> e dei <strong>Fondi di solidarietà bilaterali</strong>, dell’Assegno di integrazione salariale e dell’Assegno emergenziale per il <strong>Fondo di solidarietà del Credito</strong>, dell’Assegno emergenziale per il <strong>Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo</strong>, dell’Assegno di integrazione salariale del <strong>Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali</strong>.</p>
<p>Riporta, inoltre, l’<strong>importo massimo delle indennità di disoccupazione </strong>NASpI e DIS-COLL, dell’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo, dell’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO), dell’indennità di disoccupazione agricola e la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.</p>
<p>Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla <a href="http://www.patronatosias.it/dove-siamo/cerca-la-sede-piu-vicina/" target="_blank">nostra sede più vicina</a>.</p>
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		<title>Ricongiunzione periodi assicurativi: aggiornamento 2026</title>
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		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 15:37:58 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Con la circolare INPS 28 gennaio 2026, n. 5, l’Istituto informa che sono state aggiornate le tabelle per il calcolo delle rate di ricongiunzione dei periodi assicurativi relativi alle domande presentate nel 2026. Il tasso di interesse annuo composto applicato è dell&#8217;1,4%, corrispondente alla variazione media annua dell&#8217;indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con la <a href="https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.01.circolare-numero-5-del-28-01-2026_15148.html"><strong>circolare INPS 28 gennaio 2026, n. 5</strong></a>, l’Istituto informa che sono state aggiornate le tabelle per il calcolo delle <strong>rate di ricongiunzione dei periodi assicurativi</strong> relativi alle domande presentate nel 2026.<br /> Il tasso di interesse annuo composto applicato è dell&#8217;1,4%, corrispondente alla variazione media annua dell&#8217;indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati accertata dall&#8217;ISTAT per il 2025.</p>
<p>Le tabelle aggiornate, che sostituiscono quelle della <a href="https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.01.circolare-numero-24-del-28-01-2025_14804.html"><strong>circolare INPS 28 gennaio 2025, n. 24</strong></a>, consentono di determinare l&#8217;<strong>importo della rata mensile</strong> costante per ammortizzare il debito <strong>da un minimo di due fino a un massimo di 120 mensilità</strong>, nonché i coefficienti per calcolare il debito residuo in caso di sospensione del versamento prima dell&#8217;estinzione completa.<br /> La rateizzazione rappresenta un&#8217;opzione prevista dalla legge 45/1990 per agevolare i lavoratori che intendono riunire i propri contributi versati in diverse gestioni previdenziali.</p>
<p>Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla <a href="http://www.patronatosias.it/dove-siamo/cerca-la-sede-piu-vicina/" target="_blank">nostra sede più vicina</a>.</p>
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