Accesso civico

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AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

DISPOSIZIONI GENERALI

PUBBLICAZIONE NON OBBLIGATORIA PER GLI ENTI EX ART. 2BIS C.3 D.LGS. 33/2013 (Determinazione ANAC 1134 del giorno 8 novembre 2017)

ORGANIZZAZIONE

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CONSULENTI E COLLABORATORI

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PERSONALE

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SELEZIONE DEL PERSONALE

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PERFORMANCE

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ENTI CONTROLLATI

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ATTIVITA' E PROCEDIMENTI

IL PATRONATO NON E’ PREPOSTO ALLO SVOLGIMENTO DI UNA ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

BANDI DI GARA E CONTRATTI

IL PATRONATO NON E’ PREPOSTO

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI
IL PATRONATO NON CONCEDE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI
 
BILANCI

PROVVEDIMENTI

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BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO

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ORGANO DI CONTROLLO

SEZIONE IN ALLESTIMENTO

SERVIZI EROGATI

Il Patronato SIAS, ai sensi della Legge n. 152 del 30 marzo 2001, esercita l’attività di informazione, Assistenza e Tutela in materia di Sicurezza Sociale, di Immigrazione e di Emigrazione. In riferimento agli articoli 7, 8 e 9 SI OCCUPA DI: Vai alla sezione Servizi

PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

PUBBLICAZIONE NON APPLICABILE PER I PATRONATI

OPERE PUBBLICHE

IL PATRONATO NON ESEGUE ATTIVITÀ CHE PREVADANO  OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

INFORMAZIONI AMBIENTALI

IL PATRONATO NON ESEGUE ATTIVITÀ CHE PREVADANO  OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

ALTRE SEZIONI - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

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ALTRE SEZIONI - ACCESSO CIVICO

Accesso Civico Semplice

L’art. 5 del D.lgs. n. 33/2013 prevede il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati la cui pubblicazione non sia stata effettuata, o dati ulteriori rispetto a quelli pubblicati. In qualità di soggetto indicato al comma 3 dell’art. 2 bis del decreto trasparenza, tale accesso si applica nei confronti dell’Istituto limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea ed è, comunque, soggetto ai limiti ed esclusioni indicati agli artt. 5, 5-bis e 5-ter del D. Lgs. 33/2013.
 

Le richieste di accesso civico semplice riguardano l’accesso a dati, documenti o informazioni soggetti ad obbligo di pubblicazione, come sopra richiamati. In tal senso, l’Istituto si attiene a quanto definito dall’ANAC con delibera n. 1134/2017 (e relativo allegato).

Modulo accesso civico semplice (formato PDF)

Accesso Civico Generalizzato

L’art. 5 del D.lgs. n. 33/2013 prevede il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati la cui pubblicazione non sia stata effettuata, o dati ulteriori rispetto a quelli pubblicati. In qualità di soggetto indicato al comma 3 dell’art. 2 bis del decreto trasparenza, tale accesso si applica nei confronti dell’Istituto limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea ed è, comunque, soggetto ai limiti ed esclusioni indicati agli artt. 5, 5-bis e 5-ter del D. Lgs. 33/2013.
 

Le richieste di accesso civico generalizzato riguardano l’accesso a dati, documenti o informazioni ulteriori rispetto a quelli già pubblicati, tuttavia sempre limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea.Le richieste di accesso civico, semplice e generalizzato, possono essere presentate con destinatario Responsabile trasparenza Patronato SIAS, ai seguenti recapiti:

  • email: [email protected]
  • tramite raccomandata a/r all’indirizzo: Patronato SIAS– Via Luigi Luzzatti 13/a – 00185 Roma (RM)
  • oppure consegnate di persona all’ufficio di segreteria e protocollo SIAS – Via Luigi Luzzatti 13/a – 00185 Roma (RM) il lunedì e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00, il martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e dalle 15.00 alle 18.00 mediante compilazione del modulo, reso disponibile nella relativa sezione del sito dell’Istituto.

Il modulo deve essere compilato con l’indicazione precisa dei dati non pubblicati ai sensi della normativa in materia di trasparenza a cui si richiede l’accesso, ovvero dei dati ulteriori rispetto a quelli soggetti ad obbligo di pubblicazione a cui si richiede di accedere. È necessario precisare in modo dettagliato e chiaro le tipologie di dati e informazioni richieste ovvero, in caso di atti e documenti, la tipologia degli atti, gli estremi e le date di riferimento e quanto altro utile per individuare quanto viene richiesto. Il modulo compilato deve essere sottoscritto con firma autografa, scannerizzato (ove inviato a mezzo posta elettronica) e deve esservi allegata copia documento di identità. L’Istituto, entro trenta giorni dalla richiesta – ove ne sussista il presupposto giuridico – pubblica sul sito web istituzionale il documento, l’informazione o il dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica a quest’ultimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati, nel rispetto della normativa vigente, l’Istituto indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. Nel caso di ritardi, omissioni o assenza di risposte, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo individuato nella figura del Presidente, utilizzando i medesimi recapiti. Per quanto riguarda la procedura di accesso civico generalizzato, l’Istituto si attiene, inoltre, alle disposizioni indicate nello stesso art. 5 e a quelle delle Linee guida ANAC FOIA (delibera 1309/2016). Al pervenire delle richieste di accesso civico, verrà istituito il registro degli accessi.

Modulo accesso civico generalizzato (formato PDF)

Registro Accesso Civico

ALTRE SEZIONI - ACCESSIBILITA' E CATALOGO DI DATI, METADATI E BANCHE DATI

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ALTRE SEZIONI - AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTI CON LA SOCIETA' CIVILE

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